Art. 8 Revoca del credito d'imposta 1. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste, e' disposta la revoca del credito d'imposta concesso e si procede contestualmente al recupero dello stesso, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fatte salve le eventuali responsabilita' di ordine civile, penale ed amministrativo. 2. Ai fini di cui al comma precedente, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dello sviluppo economico, con modalita' telematiche definite d'intesa, i dati analitici dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione nell'anno precedente.