Art. 8 
 
             Incentivi per l'impresa e per il lavoratore 
 
  1. Al datore  di  lavoro  privato  che  comunica  alla  piattaforma
digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilita'  dei  posti
vacanti, e che su tali posti assuma a tempo  pieno  e  indeterminato,
anche mediante contratto di apprendistato,  soggetti  beneficiari  di
Rdc, anche attraverso l'attivita' svolta da un  soggetto  accreditato
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
150, e' riconosciuto, ferma  restando  l'aliquota  di  computo  delle
prestazioni previdenziali, l'esonero dal  versamento  dei  contributi
previdenziali e assistenziali a carico del datore  di  lavoro  e  del
lavoratore, con esclusione dei premi e contributi  dovuti  all'INAIL,
nel limite dell'importo mensile  del  Rdc  percepito  dal  lavoratore
all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra  18
mensilita' e le mensilita' gia' godute  dal  beneficiario  stesso  e,
comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili  e  per  un
periodo non inferiore a 5 mensilita'. In caso  di  rinnovo  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e' concesso nella misura fissa di
5  mensilita'.  L'importo  massimo  di  beneficio  mensile  non  puo'
comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi  previdenziali  e
assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore  assunto
per le mensilita' incentivate, con esclusione dei premi e  contributi
dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario  di  Rdc
effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di
lavoro e' tenuto alla restituzione dell'incentivo  fruito  maggiorato
delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8,  lettera  a),
della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  salvo  che  il  licenziamento
avvenga per giusta causa o per  giustificato  motivo.  Il  datore  di
lavoro,  contestualmente  all'assunzione  del  beneficiario  di   Rdc
stipula, presso il centro per l'impiego, ove necessario, un patto  di
formazione, con il  quale  garantisce  al  beneficiario  un  percorso
formativo o di riqualificazione professionale. 
  2. Gli enti di formazione accreditati possono  stipulare  presso  i
centri  per  l'impiego  e  presso  i  soggetti  accreditati  di   cui
all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale
possibilita' sia prevista da provvedimenti  regionali,  un  Patto  di
formazione con il quale  garantiscono  al  beneficiario  un  percorso
formativo o di  riqualificazione  professionale,  anche  mediante  il
coinvolgimento di Universita' ed enti pubblici di ricerca, secondo  i
piu' alti standard di qualita'  della  formazione  e  sulla  base  di
indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione  vigente.  Il  Patto  di  formazione  puo'
essere altresi' stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per
la formazione  continua  di  cui  all'articolo  118  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, attraverso specifici  avvisi  pubblici  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Se in  seguito  a  questo
percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un lavoro, coerente
con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando
l'aliquota   di   computo   delle   prestazioni   previdenziali,   e'
riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali  e
assistenziali a carico del datore di lavoro  e  del  lavoratore,  con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite  della
meta' dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore  all'atto
dell'assunzione,  per  un  periodo  pari  alla  differenza   tra   18
mensilita' e il numero delle mensilita' gia' godute dal  beneficiario
stesso e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili e
per un periodo non inferiore a 6 mensilita'. In caso  di  rinnovo  ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e'  concesso  nella  misura
fissa di sei mensilita' per meta'  dell'importo  del  Rdc.  L'importo
massimo del beneficio mensile comunque non puo' eccedere  l'ammontare
totale dei contributi previdenziali  e  assistenziali  a  carico  del
datore  di  lavoro  e  del  lavoratore  assunto  per  le   mensilita'
incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti  all'INAIL.
La  restante  meta'  dell'importo  mensile  del  Rdc  percepito   dal
lavoratore all'atto dell'assunzione,  per  un  massimo  di  390  euro
mensili  e  per  un  periodo  non  inferiore  a  6   mensilita',   e'
riconosciuta all'ente di formazione accreditato che ha  garantito  al
lavoratore   assunto   il   predetto   percorso   formativo   o    di
riqualificazione professionale, sotto forma di  sgravio  contributivo
applicato ai contributi previdenziali e assistenziali  dovuti  per  i
propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore
di  lavoro  che  assume  il  beneficiario  del  Rdc.  Nel   caso   di
licenziamento del beneficiario del Rdc effettuato nei trentasei  mesi
successivi  all'assunzione,  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  alla
restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle  sanzioni  civili
di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta  causa  o
per giustificato motivo. 
  3. Le  agevolazioni  previste  ai  commi  1  e  2  si  applicano  a
condizione  che  il  datore  di   lavoro   realizzi   un   incremento
occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri
fissati  dall'articolo  31,  comma  1,  lettera   f),   del   decreto
legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori  a
tempo  indeterminato.  Il  diritto  alle  predette  agevolazioni   e'
subordinato al rispetto degli  ulteriori  principi  generali  di  cui
all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015. 
  4. Ai beneficiari  del  Rdc  che  avviano  un'attivita'  lavorativa
autonoma o di impresa individuale o una societa' cooperativa entro  i
primi dodici mesi di fruizione del Rdc e'  riconosciuto  in  un'unica
soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilita' del Rdc, nei
limiti di 780 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione
del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico. 
  5. Il diritto alla fruizione degli incentivi  di  cui  al  presente
articolo  e'  subordinato  al  rispetto  delle  condizioni  stabilite
dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le
medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non  siano
in regola con gli obblighi di  assunzione  previsti  dall'articolo  3
della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione
di beneficiario di Reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui
alla medesima legge. 
  6. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  concesse  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del  regolamento  (UE)
n.  717/  2014  della  Commissione,  del  27  giugno  2014,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura. 
  7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono  compatibili  e
aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo  1,  comma  247,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui  il  datore  di
lavoro  abbia  esaurito  gli  esoneri  contributivi  in  forza  della
predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi  contributivi  di  cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito
di imposta per il datore di lavoro.  Con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite  le  modalita'
di accesso al predetto credito di imposta. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo  dell'articolo  12  del  citato  decreto
          legislativo n.  150  del  2015,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 4. 
              - Si riporta l'articolo 116, comma 8,  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2001): 
              «Art. 116 (Misure per favorire l'emersione  del  lavoro
          irregolare). - (Omissis). 
              8. I soggetti  che  non  provvedono  entro  il  termine
          stabilito al pagamento dei contributi o premi  dovuti  alle
          gestioni  previdenziali   ed   assistenziali,   ovvero   vi
          provvedono  in  misura  inferiore  a  quella  dovuta,  sono
          tenuti: 
                a) nel caso  di  mancato  o  ritardato  pagamento  di
          contributi o premi, il cui ammontare  e'  rilevabile  dalle
          denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
          sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
          di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione  civile
          non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo  dei
          contributi o premi non corrisposti  entro  la  scadenza  di
          legge; 
                b) in caso di evasione  connessa  a  registrazioni  o
          denunce obbligatorie omesse o non conformi al  vero,  cioe'
          nel caso in cui  il  datore  di  lavoro,  con  l'intenzione
          specifica di non versare  i  contributi  o  premi,  occulta
          rapporti  di  lavoro  in  essere  ovvero  le   retribuzioni
          erogate, al pagamento di una sanzione  civile,  in  ragione
          d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile  non  puo'
          essere  superiore  al  60  per   cento   dell'importo   dei
          contributi o premi non corrisposti  entro  la  scadenza  di
          legge. Qualora la denuncia della situazione  debitoria  sia
          effettuata  spontaneamente   prima   di   contestazioni   o
          richieste da parte degli enti impositori e  comunque  entro
          dodici mesi dal termine  stabilito  per  il  pagamento  dei
          contributi  o  premi  e  sempreche'   il   versamento   dei
          contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla
          denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una
          sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
          di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione  civile
          non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo  dei
          contributi o premi non corrisposti  entro  la  scadenza  di
          legge.». 
              - Si riporta l'articolo 118  della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria
          2001): 
              «Art.  118  (Interventi  in   materia   di   formazione
          professionale nonche' disposizioni in materia di  attivita'
          svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale  europeo).  -
          In vigore dal 8 ottobre 2016 1. Al fine di  promuovere,  in
          coerenza con la programmazione regionale e con le  funzioni
          di indirizzo attribuite in materia al Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali,  lo  sviluppo  della  formazione
          professionale  continua,  in  un'ottica  di  competitivita'
          delle  imprese  e  di   garanzia   di   occupabilita'   dei
          lavoratori, possono  essere  istituiti,  per  ciascuno  dei
          settori  economici  dell'industria,  dell'agricoltura,  del
          terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui  al  comma
          6, fondi paritetici  interprofessionali  nazionali  per  la
          formazione  continua,  nel  presente  articolo   denominati
          "fondi".  Gli  accordi  interconfederali  stipulati   dalle
          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
          possono prevedere l'istituzione di fondi anche per  settori
          diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
          di un'apposita  sezione  relativa  ai  dirigenti.  I  fondi
          relativi ai dirigenti possono  essere  costituiti  mediante
          accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
          di   lavoro   e   dei   dirigenti   comparativamente   piu'
          rappresentative, oppure come apposita  sezione  all'interno
          dei fondi interprofessionali  nazionali.  I  fondi,  previo
          accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
          territorialmente e possono altresi' utilizzare parte  delle
          risorse a essi destinati per misure di formazione a  favore
          di apprendisti e collaboratori a progetto. 
              I fondi possono finanziare in tutto o  in  parte  piani
          formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali
          concordati  tra  le  parti   sociali,   nonche'   eventuali
          ulteriori iniziative propedeutiche e comunque  direttamente
          connesse a detti piani concordate tra  le  parti.  I  piani
          aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite
          le  regioni  e  le   province   autonome   territorialmente
          interessate. I progetti relativi ai  piani  individuali  ed
          alle iniziative propedeutiche e connesse ai  medesimi  sono
          trasmessi  alle   regioni   ed   alle   province   autonome
          territorialmente interessate, affinche' ne  possano  tenere
          conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. 
              Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al
          presente articolo, le risorse  derivanti  dal  gettito  del
          contributo integrativo stabilito dall'articolo  25,  quarto
          comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,  e  successive
          modificazioni, relative ai datori di lavoro che  aderiscono
          a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al
          presente comma, i fondi  si  attengono  al  criterio  della
          redistribuzione  delle  risorse   versate   dalle   aziende
          aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3. 
              2. L'attivazione dei fondi e' subordinata  al  rilascio
          di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali, previa verifica della  conformita'  alle
          finalita' di cui al comma 1 dei criteri di  gestione  delle
          strutture  di  funzionamento  dei  fondi  medesimi,   della
          professionalita'  dei  gestori,  nonche'  dell'adozione  di
          criteri di gestione improntati al principio di trasparenza.
          La  vigilanza  sulla  gestione  dei  fondi  e'   esercitata
          dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14  settembre
          2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca
          dell'autorizzazione e del commissariamento  dei  fondi  nel
          caso in cui vengano meno  le  condizioni  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione. Entro tre anni dall'entrata  a  regime
          dei fondi,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali   effettuera'   una   valutazione   dei   risultati
          conseguiti dagli stessi. Il  presidente  del  collegio  dei
          sindaci e'  nominato  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. Presso lo stesso Ministero e' istituito,
          con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi  a  carico
          del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione
          continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo
          attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere
          pareri e valutazioni in ordine alle  attivita'  svolte  dai
          fondi, anche in relazione all'applicazione  delle  suddette
          linee-guida.  Tale  Osservatorio   e'   composto   da   due
          rappresentanti del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  dal  consigliere   di   parita'   componente   la
          Commissione   centrale   per    l'impiego,    da    quattro
          rappresentanti delle  regioni  designati  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  nonche'  da  un
          rappresentante  di  ciascuna  delle  confederazioni   delle
          organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  delle
          organizzazioni  sindacali   dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. 
              Tale Osservatorio  si  avvale  dell'assistenza  tecnica
          dell'Istituto   per   lo    sviluppo    della    formazione
          professionale  dei  lavoratori   (ISFOL).   Ai   componenti
          dell'Osservatorio non compete alcun compenso  ne'  rimborso
          spese per l'attivita' espletata. 
              3.  I  datori  di  lavoro  che  aderiscono   ai   fondi
          effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
          all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978,  e  successive
          modificazioni, all'INPS, che provvede  a  trasferirlo,  per
          intero, una volta dedotti i meri costi  amministrativi,  al
          fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
          fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con  effetti  dal
          1° gennaio successivo; le successive  adesioni  o  disdette
          avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS,  entro
          il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005,  comunica
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  ai
          fondi la previsione, sulla base delle  adesioni  pervenute,
          del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo
          25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
          relativo ai datori  di  lavoro  aderenti  ai  fondi  stessi
          nonche' di quello relativo agli  altri  datori  di  lavoro,
          obbligati al versamento di detto contributo,  destinato  al
          Fondo per la formazione professionale e  per  l'accesso  al
          Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo  9,  comma
          5, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236.  Lo
          stesso Istituto provvede a  disciplinare  le  modalita'  di
          adesione ai fondi  interprofessionali  e  di  trasferimento
          delle  risorse  agli  stessi  mediante  acconti  bimestrali
          nonche' a fornire, tempestivamente e  con  regolarita',  ai
          fondi stessi, tutte le informazioni relative  alle  imprese
          aderenti e ai contributi integrativi da  esse  versati.  Al
          fine di  assicurare  continuita'  nel  perseguimento  delle
          finalita'  istituzionali  del  Fondo  per   la   formazione
          professionale e per l'accesso al FSE, di  cui  all'articolo
          9, comma 5, del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, rimane fermo quanto previsto  dal  secondo  periodo
          del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
          144. 
              4. Nei confronti del contributo versato  ai  sensi  del
          comma 3, trovano applicazione le  disposizioni  di  cui  al
          quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del
          1978, e successive modificazioni. 
              5.  Resta  fermo  per  i  datori  di  lavoro  che   non
          aderiscono  ai  fondi  l'obbligo  di  versare  all'INPS  il
          contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo
          25 della  citata  legge  n.  845  del  1978,  e  successive
          modificazioni, secondo le  modalita'  vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              6. Ciascun fondo e' istituito, sulla  base  di  accordi
          interconfederali stipulati dalle  organizzazioni  sindacali
          dei  datori  di  lavoro  e  dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: 
                a) come soggetto giuridico di natura  associativa  ai
          sensi dell'articolo 36 del codice civile; 
                b) come soggetto dotato di personalita' giuridica  ai
          sensi degli articoli 1  e  9  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,
          n. 361, concessa con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali. 
              7. 
              8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
          integrativo di cui all'articolo 25 della legge n.  845  del
          1978, il datore di lavoro  e'  tenuto  a  corrispondere  il
          contributo omesso  e  le  relative  sanzioni,  che  vengono
          versate dall'INPS al fondo prescelto. 
              9.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza  sociale  sono  determinati,  entro   centoventi
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, modalita', termini e condizioni per il  concorso  al
          finanziamento di  progetti  di  ristrutturazione  elaborati
          dagli enti di formazione entro il limite  massimo  di  lire
          100 miliardi per l'anno  2001,  nell'ambito  delle  risorse
          preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione  di  cui
          all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,
          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1993, n. 236. Le disponibilita'  sono  ripartite  su
          base regionale in riferimento al numero degli  enti  e  dei
          lavoratori interessati dai  processi  di  ristrutturazione,
          con  priorita'   per   i   progetti   di   ristrutturazione
          finalizzati  a  conseguire   i   requisiti   previsti   per
          l'accreditamento  delle  strutture   formative   ai   sensi
          dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e  sue  eventuali
          modifiche. 
              10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al  20  per
          cento la quota del  gettito  complessivo  da  destinare  ai
          fondi a  valere  sul  terzo  delle  risorse  derivanti  dal
          contributo integrativo di cui all'articolo 25  della  legge
          21 dicembre  1978,  n.  845,  destinato  al  Fondo  di  cui
          all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita  al  30  per
          cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. 
              11.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale  sono  determinati  le  modalita'  ed  i
          criteri di destinazione al finanziamento  degli  interventi
          di cui all'articolo 80, comma 4, della  legge  23  dicembre
          1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire  25  miliardi
          per l'anno 2001. 
              12. Gli importi previsti  per  gli  anni  1999  e  2000
          dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio  1999,  n.
          144, sono: 
                a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di  cui  al
          citato articolo  25  della  legge  n.  845  del  1978,  per
          finanziare,  in  via   prioritaria,   i   piani   formativi
          aziendali, territoriali  o  settoriali  concordati  tra  le
          parti sociali; 
                b) per il  restante  25  per  cento  accantonati  per
          essere  destinati  ai   fondi,   a   seguito   della   loro
          istituzione. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono determinati  i  termini
          ed i criteri  di  attribuzione  delle  risorse  di  cui  al
          presente comma ed al comma 10. 
              13. Per le  annualita'  di  cui  al  comma  12,  l'INPS
          continua   ad   effettuare    il    versamento    stabilito
          dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
          comunitarie di cui all'articolo 5  della  legge  16  aprile
          1987, n. 183, ed il versamento stabilito  dall'articolo  9,
          comma  5,  del  citato  decreto-legge  n.  148  del   1993,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993,
          al Fondo di cui al medesimo comma. 
              14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i  cui
          oneri ricadono su fondi comunitari, gli  enti  pubblici  di
          ricerca sono autorizzati a procedere  ad  assunzioni  o  ad
          impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
          degli  stessi,  anche  mediante   proroghe   dei   relativi
          contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi
          previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo
          6 settembre 2001,  n.  368.  La  presente  disposizione  si
          applica anche ai programmi o alle attivita'  di  assistenza
          tecnica in corso di svolgimento alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
              15. Gli  avanzi  finanziari  derivanti  dalla  gestione
          delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
          esercizi   antecedenti   la   programmazione    comunitaria
          1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro  e
          della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
          del Fondo di rotazione  istituito  dall'articolo  25  della
          legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
          possono essere destinati alla copertura di oneri  derivanti
          dalla responsabilita' sussidiaria  dello  Stato  membro  ai
          sensi della normativa comunitaria in materia. 
              16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          con proprio decreto, destina nell'ambito delle  risorse  di
          cui all'articolo 68, comma 4, lettera a),  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, una quota fino a  lire  200  miliardi,
          per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di  euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui  il  20
          per cento destinato prioritariamente  all'attuazione  degli
          articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n. 276, e successive  modificazioni  per  le  attivita'  di
          formazione  nell'esercizio  dell'apprendistato   anche   se
          svolte oltre il compimento del diciottesimo anno  di  eta',
          secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge  24
          giugno 1997, n. 196.». 
              - Per il  testo  dell'articolo  8  del  citato  decreto
          legislativo  n.  281  del  1997  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 4. 
              -  Si  riporta  l'articolo  31   del   citato   decreto
          legislativo n.150 del 2015: 
              «Art.  31  (Principi  generali   di   fruizione   degli
          incentivi). - In vigore dal 24 settembre 2015 1. Al fine di
          garantire  un'omogenea  applicazione  degli  incentivi   si
          definiscono i seguenti principi: 
                a)  gli  incentivi  non  spettano   se   l'assunzione
          costituisce  attuazione   di   un   obbligo   preesistente,
          stabilito  da  norme  di  legge  o   della   contrattazione
          collettiva, anche nel caso  in  cui  il  lavoratore  avente
          diritto all'assunzione viene utilizzato mediante  contratto
          di somministrazione; 
                b) gli incentivi non spettano se  l'assunzione  viola
          il diritto di  precedenza,  stabilito  dalla  legge  o  dal
          contratto  collettivo,  alla  riassunzione  di   un   altro
          lavoratore licenziato da un rapporto a tempo  indeterminato
          o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in  cui,
          prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto  di
          somministrazione, l'utilizzatore non abbia  preventivamente
          offerto  la  riassunzione  al  lavoratore  titolare  di  un
          diritto di  precedenza  per  essere  stato  precedentemente
          licenziato da un rapporto a tempo indeterminato  o  cessato
          da un rapporto a termine; 
                c) gli incentivi non spettano se il datore di  lavoro
          o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in
          atto  sospensioni  dal  lavoro  connesse  ad  una  crisi  o
          riorganizzazione   aziendale,   salvi   i   casi   in   cui
          l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
          finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati  ad  un
          livello diverso da quello posseduto dai lavoratori  sospesi
          o da impiegare in diverse unita' produttive; 
                d) gli incentivi non spettano con riferimento a  quei
          lavoratori  che  sono  stati  licenziati   nei   sei   mesi
          precedenti da parte di un datore di lavoro che, al  momento
          del    licenziamento,    presenta    assetti    proprietari
          sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro
          che assume o utilizza in somministrazione,  ovvero  risulta
          con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; 
                e) con riferimento al contratto di somministrazione i
          benefici   economici   legati   all'assunzione    o    alla
          trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in
          capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo  soggetto  al
          regime de minimis, il beneficio  viene  computato  in  capo
          all'utilizzatore; 
                f) nei casi in cui le norme  incentivanti  richiedano
          un  incremento  occupazionale  netto  della  forza   lavoro
          mediamente occupata, il calcolo  si  effettua  mensilmente,
          confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente
          a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio  dei
          dodici mesi precedenti,  avuto  riguardo  alla  nozione  di
          "impresa unica" di cui all'articolo  2,  paragrafo  2,  del
          Regolamento (UE) n.  1408/2013  della  Commissione  del  18
          dicembre  2013,   escludendo   dal   computo   della   base
          occupazionale  media  di   riferimento   sono   esclusi   i
          lavoratori  che  nel   periodo   di   riferimento   abbiano
          abbandonato il  posto  di  lavoro  a  causa  di  dimissioni
          volontarie, invalidita', pensionamento per raggiunti limiti
          d'eta',  riduzione  volontaria  dell'orario  di  lavoro   o
          licenziamento per giusta causa. 
              2.  Ai  fini  della  determinazione  del  diritto  agli
          incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui
          il lavoratore  ha  prestato  l'attivita'  in  favore  dello
          stesso  soggetto,  a  titolo  di   lavoro   subordinato   o
          somministrato;  non   si   cumulano   le   prestazioni   in
          somministrazione effettuate  dallo  stesso  lavoratore  nei
          confronti di diversi utilizzatori, anche se  fornite  dalla
          medesima agenzia di  somministrazione  di  lavoro,  di  cui
          all'articolo 4, comma 1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto
          legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori
          ricorrano assetti proprietari  sostanzialmente  coincidenti
          ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. 
              3. L'inoltro tardivo  delle  comunicazioni  telematiche
          obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica  di  un
          rapporto di  lavoro  o  di  somministrazione  producono  la
          perdita di quella parte dell'incentivo relativa al  periodo
          compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
          della tardiva comunicazione.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 1175, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2007): 
              «1175. A decorrere  dal  1°  luglio  2007,  i  benefici
          normativi  e  contributivi  previsti  dalla  normativa   in
          materia di lavoro e legislazione sociale  sono  subordinati
          al possesso, da parte dei datori di lavoro,  del  documento
          unico di regolarita' contributiva, fermi restando gli altri
          obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e  contratti
          collettivi   nazionali   nonche'   di   quelli   regionali,
          territoriali o aziendali, laddove  sottoscritti,  stipulati
          dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e  dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul  piano
          nazionale.». 
              - Si riporta l'articolo 3 della citata legge n. 68  del
          1999 
              «Art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva).  -
          1. I datori di lavoro pubblici e  privati  sono  tenuti  ad
          avere alle loro  dipendenze  lavoratori  appartenenti  alle
          categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: 
                a)  sette  per  cento  dei  lavoratori  occupati,  se
          occupano piu' di 50 dipendenti; 
                b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 
                c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. 
              2. 
              3. Per i partiti politici, le organizzazioni  sindacali
          e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano  nel
          campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza  e  della
          riabilitazione,   la   quota   di   riserva   si    computa
          esclusivamente     con     riferimento     al     personale
          tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. 
              4. Per i servizi di polizia e della protezione  civile,
          il collocamento dei disabili e' previsto nei  soli  servizi
          amministrativi. 
              5. Gli  obblighi  di  assunzione  di  cui  al  presente
          articolo sono  sospesi  nei  confronti  delle  imprese  che
          versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
          3  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e  successive
          modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge  30
          ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi  sono  sospesi
          per  la  durata  dei  programmi  contenuti  nella  relativa
          richiesta  di  intervento,  in  proporzione   all'attivita'
          lavorativa effettivamente sospesa e per il  singolo  ambito
          provinciale. Gli  obblighi  sono  sospesi  inoltre  per  la
          durata della  procedura  di  mobilita'  disciplinata  dagli
          articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, e, nel caso in cui  la  procedura
          si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo
          in cui permane  il  diritto  di  precedenza  all'assunzione
          previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge. 
              6.  Agli  enti  pubblici  economici   si   applica   la
          disciplina prevista per i datori di lavoro privati. 
              7. Nella quota di riserva sono computati  i  lavoratori
          che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.
          686, e successive modificazioni,  nonche'  della  legge  29
          marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.». 
              - Il  testo  del  regolamento  (UE)  n.1407/2013  della
          Commissione,    del    18    dicembre    2013,     Relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»
          e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  U.E.  24  dicembre
          2013, n. L 352. 
              -  Il  testo  del  regolamento  del  regolamento   (UE)
          n.1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre   2013,
          relativo all'applicazione degli  articoli  107  e  108  del
          trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti
          «de minimis»  nel  settore  agricolo  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. 
              - Il testo  del  regolamento  (UE)  n.  717/2014  della
          Commissione, del 27 giugno 2014, relativo  all'applicazione
          degli articoli 107 e 108  del  trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti «de  minimis»,  nel  settore
          della  pesca  e  dell'acquacoltura  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale U.E. 28 giugno 2014, n. L 190. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 247,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2019-2021): 
              «247. I programmi operativi nazionali e regionali  e  i
          programmi operativi complementari  possono  prevedere,  nel
          limite complessivo di 500  milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli  anni  2019  e  2020,  nell'ambito  degli   obiettivi
          specifici previsti  dalla  relativa  programmazione  e  nel
          rispetto della normativa europea in  materia  di  aiuti  di
          Stato, misure per favorire nelle regioni  Abruzzo,  Molise,
          Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e  Sardegna
          l'assunzione  con  contratto  a  tempo   indeterminato   di
          soggetti che non  abbiano  compiuto  trentacinque  anni  di
          eta', ovvero di soggetti di  almeno  trentacinque  anni  di
          eta' privi di un impiego regolarmente retribuito da  almeno
          sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'esonero
          contributivo  di  cui  all'articolo  1-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e' elevato
          fino al 100 per cento, nel limite  massimo  di  importo  su
          base annua pari a quanto stabilito dall'articolo  1,  comma
          118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed e' cumulabile
          con  altri  esoneri   o   riduzioni   delle   aliquote   di
          finanziamento    previsti    dalla    normativa    vigente,
          limitatamente al periodo di applicazione degli  stessi.  In
          attuazione  del  presente  comma  sono  adottate,  con   le
          rispettive procedure previste dalla normativa  vigente,  le
          occorrenti   azioni   di   rimodulazione   dei    programmi
          interessati.». 
              - Il testo della  citata  legge  n.  145  del  2018  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2018,  n.
          302, S.O.