Art. 8 Ispettori 1. Ai fini dello svolgimento delle attivita' autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, l'American Bureau of Shipping si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attivita' alle proprie esclusive dipendenze. 2. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne consente in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi di classifica riconosciuti a livello comunitario, con i quali l'American Bureau of Shipping abbia preso accordi. 3. In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi dell'American Bureau of Shipping sono vincolate al sistema di qualita' dell'organismo stesso.