Art. 8 
 
               Criteri per la formazione degli elenchi 
               dei tecnici degustatori e degli esperti 
 
  1. Presso le regioni interessate alla produzione di  vini  DO  sono
istituiti  l'«Elenco  dei  tecnici  degustatori»  e  l'«Elenco  degli
esperti degustatori». Gli iscritti a tali elenchi possono  esercitare
la propria attivita' per una o piu' DO ricadente sul territorio della
relativa regione o, in caso  di  DO  interregionali,  delle  relative
regioni. 
  2. Le regioni possono delegare la funzione di cui al comma  1  alle
competenti Camere di commercio. 
  3.  Per  l'iscrizione  nell'elenco  dei  tecnici  degustatori  sono
richiesti i seguenti requisiti: 
    a) possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati: 
      diploma di  perito  agrario  specializzato  in  viticoltura  ed
enologia od enotecnico; 
      diploma di enologo; 
      diploma di laurea in scienze agrarie con  specializzazione  nel
settore enologico; 
      diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari  con
specializzazione nel settore enologico; 
      titoli equipollenti conseguiti all'estero; 
    b)  esercizio  dell'attivita'  di  degustazione  per  almeno   un
biennio,  in  modo  continuativo,  antecedentemente  alla   data   di
presentazione della domanda per la/e  denominazione/i  interessata/e.
Con l'espressione «... in  modo  continuativo,  ...»  si  intende  lo
svolgimento di almeno cinque prove di degustazione, in date distinte,
nel corso di ciascuno dei due anni. 
  4. Nella domanda i richiedenti dichiarano i propri dati personali e
allegano: 
    a) autodichiarazione relativa ai titoli di  studio  di  cui  alla
lettera  a)  del  comma  3  del  presente  articolo,   con   l'esatta
indicazione della data e dell'istituto o della universita' presso cui
gli stessi sono stati conseguiti; 
    b)  attestazione  comprovante   l'esercizio   dell'attivita'   di
degustatore nei modi di cui al comma 3, lettera b), rilasciata  dal/i
soggetto/i presso cui il tecnico degustatore ha svolto l'attivita'. 
  5. Per l'iscrizione  nell'elenco  degli  esperti  degustatori  sono
richiesti i seguenti requisiti: 
    a) partecipazione a corsi organizzati da  associazioni  nazionali
ufficialmente riconosciute  operanti  nel  settore  enologico  ed  in
particolare della  degustazione  dei  vini  e  superamento  di  esami
sostenuti a conclusione dei corsi stessi; 
    b)  esercizio  dell'attivita'  di  degustazione  per  almeno   un
biennio,  in  modo  continuativo,  antecedentemente  alla   data   di
presentazione della domanda per la/e  denominazione/i  interessata/e,
presso aziende vitivinicole, enoteche e similari, consorzi di  tutela
e associazioni di cui alla lettera a). Con l'espressione «... in modo
continuativo, ...» si intende lo svolgimento di almeno  cinque  prove
di degustazione, in date distinte, nel  corso  di  ciascuno  dei  due
anni. 
  6. Per  l'iscrizione  nell'elenco  degli  esperti  degustatori,  si
osservano per analogia le disposizioni procedurali di cui al comma 4,
fatto salvo che la  documentazione  da  allegare  alla  domanda  deve
essere riferita ai requisiti di cui al comma 5.