Art. 8 Criteri per la formazione degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti 1. Presso le regioni interessate alla produzione di vini DO sono istituiti l'«Elenco dei tecnici degustatori» e l'«Elenco degli esperti degustatori». Gli iscritti a tali elenchi possono esercitare la propria attivita' per una o piu' DO ricadente sul territorio della relativa regione o, in caso di DO interregionali, delle relative regioni. 2. Le regioni possono delegare la funzione di cui al comma 1 alle competenti Camere di commercio. 3. Per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici degustatori sono richiesti i seguenti requisiti: a) possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati: diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico; diploma di enologo; diploma di laurea in scienze agrarie con specializzazione nel settore enologico; diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari con specializzazione nel settore enologico; titoli equipollenti conseguiti all'estero; b) esercizio dell'attivita' di degustazione per almeno un biennio, in modo continuativo, antecedentemente alla data di presentazione della domanda per la/e denominazione/i interessata/e. Con l'espressione «... in modo continuativo, ...» si intende lo svolgimento di almeno cinque prove di degustazione, in date distinte, nel corso di ciascuno dei due anni. 4. Nella domanda i richiedenti dichiarano i propri dati personali e allegano: a) autodichiarazione relativa ai titoli di studio di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo, con l'esatta indicazione della data e dell'istituto o della universita' presso cui gli stessi sono stati conseguiti; b) attestazione comprovante l'esercizio dell'attivita' di degustatore nei modi di cui al comma 3, lettera b), rilasciata dal/i soggetto/i presso cui il tecnico degustatore ha svolto l'attivita'. 5. Per l'iscrizione nell'elenco degli esperti degustatori sono richiesti i seguenti requisiti: a) partecipazione a corsi organizzati da associazioni nazionali ufficialmente riconosciute operanti nel settore enologico ed in particolare della degustazione dei vini e superamento di esami sostenuti a conclusione dei corsi stessi; b) esercizio dell'attivita' di degustazione per almeno un biennio, in modo continuativo, antecedentemente alla data di presentazione della domanda per la/e denominazione/i interessata/e, presso aziende vitivinicole, enoteche e similari, consorzi di tutela e associazioni di cui alla lettera a). Con l'espressione «... in modo continuativo, ...» si intende lo svolgimento di almeno cinque prove di degustazione, in date distinte, nel corso di ciascuno dei due anni. 6. Per l'iscrizione nell'elenco degli esperti degustatori, si osservano per analogia le disposizioni procedurali di cui al comma 4, fatto salvo che la documentazione da allegare alla domanda deve essere riferita ai requisiti di cui al comma 5.