Art. 8. Reclami 1. Sono qualificabili come reclami gli atti che indicano specificatamente, anche sulla base del modello appositamente predisposto dal Garante, gli elementi previsti dall'art. 142 del codice. 2. Ove il reclamo sia irregolare o incompleto, ne e' data comunicazione all'istante, con l'indicazione delle cause della irregolarita' o incompletezza nonche' del termine, di regola non superiore a quindici giorni, entro cui provvedere alla relativa regolarizzazione. 3. Il reclamo non tempestivamente regolarizzato e' archiviato e puo' essere esaminato a titolo di segnalazione.