(Regolamento-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                               Reclami 
 
    1.  Sono  qualificabili  come  reclami  gli  atti  che   indicano
specificatamente,  anche  sulla  base   del   modello   appositamente
predisposto dal Garante, gli  elementi  previsti  dall'art.  142  del
codice. 
    2. Ove il  reclamo  sia  irregolare  o  incompleto,  ne  e'  data
comunicazione  all'istante,  con  l'indicazione  delle  cause   della
irregolarita' o incompletezza nonche'  del  termine,  di  regola  non
superiore a quindici  giorni,  entro  cui  provvedere  alla  relativa
regolarizzazione. 
    3. Il reclamo non tempestivamente regolarizzato e'  archiviato  e
puo' essere esaminato a titolo di segnalazione.