Art. 8 Restituzione dei finanziamenti 1. I finanziamenti sono restituiti, nella misura del 80% dell'importo liquidato per le grandi imprese e del 70% per le PMI, in dieci quote annuali costanti con decorrenza dall'anno successivo all'ultima erogazione. 2. Fermo restando il rispetto dei limiti delle intensita' massime previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, l'importo del finanziamento da rimborsare puo' essere ridotto nella misura del 3% per ogni anno di riduzione del periodo di restituzione e, comunque, nel limite massimo del 15%. 3. Il piano di rimborso del finanziamento non puo' essere modificato se non per straordinari motivi connessi ad eventuali situazioni di difficolta' economica e finanziaria dell'impresa beneficiaria.