Art. 8 
 
                       Tutela dei depositanti 
                         e degli investitori 
 
  1. Le banche di  cui  all'art.  3,  comma  1,  con  succursale  nel
territorio della Repubblica si considerano  di  diritto  aderenti  ai
sistemi di garanzia dei depositanti italiani disciplinati nel  Titolo
IV, Capo I, Sezione  IV  del  Testo  unico  bancario,  in  base  alle
previsioni dei relativi statuti. L'adesione decorre  dalla  data  del
recesso a tutti gli effetti di legge, ivi  inclusi  gli  obblighi  di
contribuzione di cui all'art. 96.2 del Testo unico bancario, ai  fini
del raggiungimento del livello obiettivo di  cui  all'art.  96.1  del
medesimo Testo unico. Entro il termine del terzo mese successivo alla
data di recesso, tali  banche  provvedono  a  perfezionare  gli  atti
richiesti per l'adesione  ai  sistemi  di  garanzia  dei  depositanti
italiani. 
  2. Il comma 1 si applica, in quanto compatibile, alle banche di cui
all'art. 3, comma 2,  fatto  salvo  il  caso  in  cui  queste  ultime
presentino al sistema  di  garanzia  italiano  una  dichiarazione  di
quello  del  Regno  Unito  attestante  che  i  relativi   depositanti
continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla  data
del recesso. 
  3. Le banche di cui ai commi 1 e 2 procedono a  dare  comunicazione
ai propri depositanti delle informative di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, alla prima  occasione  utile  e,
comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto. 
  4. In caso di adesione di  una  succursale  di  banca  italiana  al
sistema di garanzia dei depositanti del Regno Unito entro la data  di
recesso, il sistema di garanzia  italiano  procede  al  trasferimento
delle risorse di cui all'art. 96-quater.3, comma 1, del  Testo  unico
bancario solo ove il termine di sei mesi indicato nel medesimo  comma
sia maturato entro tale data. 
  5. Le banche e le imprese di investimento di cui all'art. 3,  comma
4, si considerano  di  diritto  aderenti  ai  sistemi  di  indennizzo
italiani disciplinati dall'art. 59 del  Testo  unico  della  finanza.
L'adesione decorre dalla data del recesso  a  tutti  gli  effetti  di
legge. Entro il termine di trenta  giorni  successivi  alla  data  di
recesso,  tali  banche  e  imprese  di  investimento   provvedono   a
perfezionare  gli  atti  richiesti  per  l'adesione  ai  sistemi   di
indennizzo italiani, in conformita' (( all'art. 7 del regolamento  di
cui al decreto del Ministro del tesoro )) 14 novembre 1997, n. 485. 
  6. Il comma 5 si applica, in quanto compatibile, alle banche e alle
imprese di investimento del Regno Unito che, alla data  del  recesso,
prestano servizi di investimento in  regime  di  libera  prestazione,
fatto salvo il caso in cui tali soggetti  presentino  al  sistema  di
indennizzo italiano una  dichiarazione  di  quello  del  Regno  Unito
attestante  che  i  relativi  investitori  continueranno  ad   essere
protetti per il periodo successivo alla data del recesso. 
  7. Le banche e le imprese di investimento di cui ai  commi  5  e  6
procedono a dare immediata comunicazione ai propri investitori  delle
informative prescritte dalle Autorita' di vigilanza di  cui  all'art.
35, comma 1, lettera c), della legge 24 aprile  1998,  n.  128,  alla
prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  8. I commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano anche ai gestori di fondi
di cui all'art.  4,  comma  1,  e  alle  banche  e  alle  imprese  di
investimento che cessino i servizi  e  le  attivita'  secondo  quanto
previsto dall'art. 4, comma 3, del presente decreto, fatto  salvo  il
caso in  cui  tali  soggetti  presentino  al  sistema  di  indennizzo
italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i
relativi investitori continueranno ad essere protetti per il  periodo
successivo alla data del recesso. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il Titolo IV, Capo I, Sezione IV del  citato  decreto
          legislativo n. 385 del 1993 comprende gli articoli da 96  a
          96-quater.4 (SISTEMI DI GARANZIA  DEI  DEPOSITANTI)  ed  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  1993,  n.
          230, supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo vigente  degli  articoli  96.1  e
          96.2 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art.  96.1  Dotazione  finanziaria  dei   sistemi   di
          garanzia 
              1.  I  sistemi  di   garanzia   hanno   una   dotazione
          finanziaria  proporzionata  alle   proprie   passivita'   e
          comunque pari almeno allo 0,8 per  cento  dell'importo  dei
          depositi protetti delle banche  aderenti  ad  eccezione  di
          quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4, come risultante
          al 31 dicembre dell'anno precedente. 
              2. In fase di prima applicazione, il  livello-obiettivo
          indicato al comma 1 e' raggiunto, in modo  graduale,  entro
          il 3 luglio 2024. Il termine e' prorogato sino al 3  luglio
          2028, se prima del 3 luglio 2024 il sistema ha impiegato le
          proprie risorse per un ammontare  superiore  allo  0,8  per
          cento  dell'importo  dei  depositi  protetti  delle  banche
          aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente  ad  eccezione
          di quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca  d'Italia,  puo'  prevedere,  previa  approvazione
          della  Commissione  europea,  una   dotazione   finanziaria
          inferiore a quella indicata al comma 1, e pari almeno  allo
          0,5 per cento  dell'importo  dei  depositi  protetti  delle
          banche aderenti, ad eccezione di quelli  indicati  all'art.
          96-bis.1, comma 4, se: 
                a) e'  improbabile  che  una  quota  rilevante  della
          dotazione finanziaria venga utilizzata per  misure  diverse
          da quelle di cui all'art. 96-bis, comma 1-bis, lettere b) e
          c); e 
                b) il settore bancario in cui operano gli aderenti al
          sistema di garanzia e' altamente concentrato e  una  grande
          quantita' di attivita' e' detenuta da un ridotto numero  di
          banche o di gruppi bancari che, data la loro dimensione, in
          caso  di  dissesto  sarebbero  probabilmente   soggetti   a
          risoluzione. 
              4. Se, dopo la data indicata al comma 1,  la  dotazione
          finanziaria si riduce al di sotto del livello-obiettivo ivi
          indicato, o, se del caso, di quello stabilito ai sensi  del
          comma 3, essa e' ripristinata  mediante  il  versamento  di
          contributi periodici ai sensi dell'art. 96.2, comma  1.  Il
          ripristino  avviene  entro  sei  anni,  se   la   dotazione
          finanziaria  si  riduce   a   meno   di   due   terzi   del
          livello-obiettivo. 
              5. La dotazione finanziaria costituisce  un  patrimonio
          autonomo, distinto a tutti gli effetti dal  patrimonio  del
          sistema di  garanzia  e  da  quello  di  ciascun  aderente,
          nonche' da ogni altro  fondo  istituito  presso  lo  stesso
          sistema  di  garanzia.  Delle  obbligazioni  contratte   in
          relazione agli interventi e ai  finanziamenti  disciplinati
          dalla presente Sezione  il  sistema  di  garanzia  risponde
          esclusivamente con la dotazione finanziaria.  Salvo  quanto
          previsto dalla  presente  Sezione,  su  di  essa  non  sono
          ammesse azioni dei creditori  del  sistema  di  garanzia  o
          nell'interesse di quest'ultimo, ne'  quelle  dei  creditori
          dei singoli aderenti  o  degli  altri  fondi  eventualmente
          istituiti presso lo stesso sistema di garanzia." 
              "Art. 96.2. Finanziamento dei  sistemi  di  garanzia  e
          investimento delle risorse 
              1. Per costituire la dotazione finanziaria dei  sistemi
          di  garanzia,  gli  aderenti  versano   contributi   almeno
          annualmente, per l'ammontare determinato dal sistema stesso
          ai sensi del comma 2.  I  contributi  possono  assumere  la
          forma di impegni di pagamento, se cio' e'  autorizzato  dal
          sistema di garanzia e nell'ammontare da  esso  determinato,
          comunque non superiore al 30 per cento dell'importo  totale
          della dotazione finanziaria del sistema; il loro  pagamento
          puo' essere  richiesto  nei  casi  predeterminati  previsti
          dallo statuto del sistema di garanzia. 
              2. I  contributi  dovuti  dalle  banche  aderenti  sono
          proporzionati all'ammontare dei loro depositi protetti,  ad
          eccezione di quelli indicati all'art. 96-bis.1, comma 4,  e
          al loro profilo di rischio. Essi possono essere determinati
          dai sistemi  di  garanzia  sulla  base  dei  propri  metodi
          interni di valutazione del rischio e  tenendo  conto  delle
          diverse fasi del ciclo  economico,  del  possibile  impatto
          prociclico e dell'eventuale partecipazione da  parte  delle
          banche aderenti a un sistema di tutela istituzionale di cui
          all'art.  113,  paragrafo  7,  del  regolamento   (UE)   n.
          575/2013. La  Banca  d'Italia  approva  i  metodi  interni,
          informandone l'ABE. 
              3.  Il  sistema  di  garanzia,  se  deve  procedere  al
          rimborso dei depositi protetti e la  dotazione  finanziaria
          e'  insufficiente,  chiede  agli  aderenti  di   integrarla
          mediante  il  versamento  di  contributi  straordinari  non
          superiori allo 0,5 per  cento  dei  depositi  protetti,  ad
          eccezione di quelli indicati all'art.  96-bis.1,  comma  4,
          per anno solare o, in casi eccezionali e  con  il  consenso
          della Banca d'Italia, di ammontare piu' elevato. 
              4. La Banca d'Italia puo' disporre il differimento,  in
          tutto o in parte, del pagamento dei contributi  di  cui  al
          comma 3  da  parte  di  un  aderente  se  il  pagamento  ne
          metterebbe a repentaglio la liquidita' o  la  solvibilita'.
          Il differimento e' accordato per un periodo massimo di  sei
          mesi  ed  e'  rinnovabile  su  richiesta  dell'aderente.  I
          contributi differiti sono in ogni caso versati se la  Banca
          d'Italia accerta che le condizioni per il differimento sono
          venute meno. 
              5. I sistemi di garanzia assicurano di avere accesso  a
          fonti di finanziamento alternative a breve termine per  far
          fronte alle proprie  obbligazioni  e  possono  ricorrere  a
          finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori. 
              6. La dotazione finanziaria e' investita in attivita' a
          basso rischio e con sufficiente diversificazione. 
              7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Banca  d'Italia
          informa l'ABE circa l'importo  dei  depositi  protetti  dai
          sistemi di garanzia italiani e dell'importo della dotazione
          finanziaria dei  sistemi  al  31  dicembre  del  precedente
          anno.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 3  del  decreto
          legislativo 15  febbraio  2016,  n.  30  (Attuazione  della
          direttiva  2014/49/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 16  aprile  2014,  relativa  ai  sistemi  di
          garanzia dei depositi): 
              "Art. 3. Informazioni da fornire ai depositanti 
              1. Le banche forniscono ai depositanti le  informazioni
          necessarie  per  individuare   il   sistema   di   garanzia
          pertinente  e  le  informazioni  sulle   esclusioni   dalla
          relativa tutela, secondo quanto previsto dall'art. 16 della
          direttiva  2014/49/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 16 aprile 2014. 
              2. Le informazioni richiamate al comma 1 sono  messe  a
          disposizione gratuitamente secondo  le  modalita'  previste
          per i fogli  informativi  dalle  disposizioni  della  Banca
          d'Italia adottate  ai  sensi  del  titolo  VI  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
              3. In tempo utile prima che il contratto sia concluso o
          che  il  depositante  sia  vincolato  da   un'offerta,   al
          depositante e'  consegnato,  opportunamente  compilato,  il
          «Modulo  standard  per  le  informazioni  da   fornire   ai
          depositanti»  di  cui  all'Allegato   I   della   direttiva
          2014/49/UE. L'avvenuta acquisizione del modulo da parte del
          depositante e' attestata per iscritto  o  attraverso  altro
          supporto durevole. 
              4. Le comunicazioni periodiche relative ai contratti di
          deposito  previste  ai  sensi  dell'art.  119  del  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  includono   la
          conferma che il  deposito  e'  ammesso  al  rimborso  e  un
          riferimento  al  modulo  di  cui  al   comma   3,   nonche'
          l'indicazione  del  sito  web  del  sistema   di   garanzia
          pertinente. Almeno una volta all'anno,  al  depositante  e'
          fornita una versione aggiornata del modulo. 
              5. Il sito web del  sistema  di  garanzia  contiene  le
          informazioni necessarie per i depositanti,  in  particolare
          quelle relative alla  procedura  e  alle  condizioni  della
          tutela fornita dal sistema di garanzia. 
              6. Le banche non utilizzano a  scopo  pubblicitario  le
          informazioni previste dai commi 1, 3 e 4, salva la facolta'
          di  indicare  negli  annunci   pubblicitari   relativi   ai
          contratti di deposito il sistema di garanzia che tutela  il
          deposito pubblicizzato. 
              7. In caso di fusioni, cessioni o operazioni  analoghe,
          nonche' in caso di recesso o esclusione da  un  sistema  di
          garanzia, la banca fornisce gratuitamente ai depositanti le
          informazioni previste dall'art. 16, paragrafi 6 e 7,  della
          direttiva  2014/49/UE,  per  iscritto  o  attraverso  altro
          supporto durevole,  entro  i  termini  e  con  gli  effetti
          previsti dalla medesima direttiva. 
              8.  La  Banca  d'Italia   puo'   dettare   disposizioni
          attuative  del  presente  articolo,  anche   al   fine   di
          coordinarne la disciplina con quella adottata ai sensi  del
          titolo VI del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
          385. Le disposizioni della Banca d'Italia possono  altresi'
          prevedere che gli annunci pubblicitari relativi ai depositi
          contengano  informazioni  ulteriori   rispetto   a   quella
          consentita dal comma 6. 
              9. Per l'inosservanza di quanto stabilito ai sensi  del
          presente  articolo  si  applicano  le   sanzioni   previste
          dall'art.  144,  comma  1,  del  decreto   legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385, nonche' il  comma  8  del  medesimo
          art. 144. Si applicano altresi' l'art. 128 e il titolo VIII
          del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.". 
              - Si riporta il testo vigente  del  comma  1  dell'art.
          96-quater.3 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art.  96-quater.3.  Adesione  ad  altro   sistema   di
          garanzia 
              1. Una banca che intende aderire a un  diverso  sistema
          di garanzia, anche se istituito in un altro  Stato  membro,
          ne da' comunicazione con almeno sei mesi di  anticipo  alla
          Banca d'Italia e al sistema di  garanzia  a  cui  aderisce.
          Durante questo periodo, la banca  e'  tenuta  a  versare  i
          contributi al sistema di garanzia cui aderisce. Al  momento
          dell'adesione  al  nuovo  sistema,  il  sistema  originario
          trasferisce al nuovo sistema i  contributi  ricevuti  dalla
          banca durante i dodici mesi precedenti,  ad  eccezione  dei
          contributi straordinari di cui all'art. 96.2, comma 3. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 59  del  citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              "Art. 59. Sistemi d'indennizzo 
              1. Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione  di
          servizi  e  attivita'  di   investimento   e'   subordinato
          all'adesione a un sistema  di  indennizzo  a  tutela  degli
          investitori riconosciuto dal Ministro dell'economia e delle
          finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. 
              2. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite
          la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina  con  regolamento
          l'organizzazione  e  il  funzionamento   dei   sistemi   di
          indennizzo. 
              3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB,  coordina  con
          regolamento l'operativita' dei sistemi d'indennizzo con  la
          procedura  di  liquidazione  coatta  amministrativa  e,  in
          generale, con l'attivita' di vigilanza. 
              4. I sistemi di indennizzo sono surrogati  nei  diritti
          degli  investitori  fino  alla  concorrenza  dei  pagamenti
          effettuati a loro favore. 
              5. Gli organi della procedura concorsuale verificano  e
          attestano se i crediti ammessi allo stato passivo  derivano
          dall'esercizio   dei   servizi   e   delle   attivita'   di
          investimento tutelati dai sistemi di indennizzo. 
              6. Per le cause relative alle richieste  di  indennizzo
          e' competente il giudice del luogo ove ha  sede  legale  il
          sistema di indennizzo.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 7  del  decreto
          del  Ministro  del  tesoro  14  novembre   1997,   n.   485
          (Regolamento recante la  disciplina  dell'organizzazione  e
          del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art.
          35, comma 2, del decreto legislativo  23  luglio  1996,  n.
          415, che ha recepito la  direttiva  93/22/CEE  relativa  ai
          servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari): 
              "Art. 7. Finanziamento e forme di assicurazione. 
              1. Il sistema  di  indennizzo  fissa  i  criteri  e  le
          modalita' della contribuzione straordinaria ed aggiuntiva a
          carico degli intermediari aderenti, in modo da garantire la
          capacita' del sistema stesso di far fronte agli obblighi di
          rimborso nei tempi indicati dall'art. 6, comma 2. 
              2.   Gli   obblighi   contributivi    possono    essere
          differenziati in relazione a criteri generali ed obiettivi,
          non discriminatori ed equi. 
              3. Le somme che affluiscono al sistema di indennizzo  a
          fronte degli obblighi contributivi devono essere depositate
          presso  primarie   banche,   individuate   in   base   alle
          caratteristiche definite  dagli  atti  costitutivi  di  cui
          all'art.  2,  comma  1.  Il  sistema  di  indennizzo   puo'
          effettuare  investimenti,  nella  misura  e   nelle   forme
          stabilite dall'organo  di  amministrazione,  esclusivamente
          in: 
                a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato, emessi da
          Stati aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti; 
                b)   titoli   di   debito   negoziati   nei   mercati
          regolamentati  riconosciuti  ai  sensi  dell'art.  51   del
          decreto ovvero nei mercati regolamentati degli Stati Uniti,
          del Giappone e del Canada; 
                c) parti di organismi di investimento  collettivo  in
          valori mobiliari per i quali non e' previsto l'investimento
          in titoli diversi da quelli previsti dalle lettere a) e b). 
              4. Il sistema  di  indennizzo  puo'  stipulare  polizze
          assicurative  con   imprese   di   assicurazione   a   cio'
          autorizzate sia in ragione del ramo  di  attivita'  sia  in
          ragione dell'entita'  dei  rischi  da  assumere.  Anche  in
          presenza di tali polizze, il sistema  di  indennizzo  resta
          comunque  direttamente  responsabile  nei  confronti  degli
          aventi  diritto   ai   rimborsi   previsti   dal   presente
          regolamento.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  35
          della legge  24  aprile  1998,  n.  128  (Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dalla  appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  (Legge  comunitaria
          1995-1997): 
              "Art. 35.  Sistemi  di  indennizzo  degli  investitori:
          criteri di delega. 
              1.  Il  recepimento   della   direttiva   97/9/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, a  completamento  della
          disciplina di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n.
          415, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  coordinare  gli   interventi   dei   sistemi   di
          indennizzo degli investitori  con  quelli  dei  sistemi  di
          garanzia dei depositi, al fine di  evitare  che  i  crediti
          vantati nei confronti di banche  beneficino  di  un  doppio
          indennizzo; 
                b) stabilire  limiti  e  criteri  di  intervento  dei
          sistemi  di  indennizzo  degli   investitori;   l'eventuale
          esclusione o riduzione della copertura del  sistema  dovra'
          riferirsi   alle   categorie   di   investitori    previste
          nell'allegato I alla direttiva; 
                c) demandare alle competenti autorita'  di  vigilanza
          il potere di  prescrivere  che  l'adesione  ai  sistemi  di
          indennizzo  degli  investitori  sia  sottoposta   a   forme
          adeguate di pubblicita'; in  particolare,  gli  investitori
          dovranno essere  informati  con  chiarezza  sull'importo  e
          sulla portata della copertura offerta, nonche' sulle  norme
          applicabili.".