Art. 8 
 
          Gestione degli elenchi, consultabilita' e tenuta 
 
  1. Gli  elenchi  costituiti  secondo  le  procedure  stabilite  dal
presente decreto, suddivisi nelle rispettive fasce, sono  pubblici  e
consultabili nel sito internet istituzionale del Ministero. 
  2. La Direzione generale competente  provvede  a  conservare  copia
autentica degli elenchi nei propri archivi, curandone il  progressivo
aggiornamento. 
  3.  La  Direzione  generale  provvede  a  conservare  copia   della
documentazione consegnata come  attestazione  dei  titoli,  curandone
l'archiviazione. 
  4. Le associazioni certificanti di cui  all'art.  4,  comma  7  del
presente decreto, che attestano il possesso dei requisiti secondo  il
modello   allegato,   provvederanno   a   conservare   copia    della
documentazione  prodotta  come  attestazione  dei  titoli,  curandone
l'archiviazione.