Art. 8 
 
((Misure  dicontrastodegli  organismi   nocivi   da   quarantena   in
  applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria.)) 
 
  1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo  l'art.  18,
e' inserito il seguente: 
  ((«Art.  18-bis  (Misure  di  contrastodegli  organismi  nocivi  da
quarantena   in   applicazione   di   provvedimenti   di    emergenza
fitosanitaria). -  1.  Al  fine  di  proteggere   l'agricoltura,   il
territorio, le  foreste,  il  paesaggio  e  i  beni  culturali  dalla
diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie
ufficiali e ogni altra attivita' ad esse connessa,  ivi  compresa  la
distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte  da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate  in  deroga  a
ogni disposizione vigente, comprese quelle  di  natura  vincolistica,
nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di
emergenza  fitosanitaria.  In  presenza  di   misure   di   emergenza
fitosanitaria che prevedono la rimozione  delle  piante  in  un  dato
areale, puo' essere consentito, caso per caso, di  non  rimuovere  le
piante monumentali o di interesse storico  se  non  e'  accertata  la
presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto  delle  ulteriori
misure di emergenza. 
  2. Il proprietario, il  conduttore  o  il  detentore,  a  qualsiasi
titolo,  di  terreni  sui  quali  insistono  piante  infettate  dagli
organismi nocivi da quarantena, in caso di  omessa  esecuzione  delle
prescrizioni di estirpazione di  piante  infette,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro  30.000  e  gli
ispettorio gli agenti fitosanitari di cui all'art. 34-bis, coadiuvati
dal personale di supporto,  muniti  di  autorizzazione  del  Servizio
fitosanitario,  procedono  all'estirpazione  coattiva  delle   piante
stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva  delle  piante  e'
soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata del doppio. 
  3. In applicazione dell'art. 21-bis della legge 7 agosto  1990,  n.
241, la comunicazione dei provvedimenti di  emergenza  fitosanitaria,
che dispongono le  misure  fitosanitarie  obbligatorie,  puo'  essere
effettuata anche mediante forme di  pubblicita'  idonee,  secondo  le
modalita' e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente
per territorio. Effettuate le forme di pubblicita' di cui al  periodo
precedente, gli ispettorio gli agenti fitosanitari e il personale  di
supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini
dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono  comunque  ai  fondi
nei quali sono presenti piante infettate dagli  organismi  nocivi  di
cui al presente decreto, al fine di attuare le  misure  fitosanitarie
diemergenza. A tale  scopo  i  Servizi  fitosanitari  competenti  per
territorio  possono  chiedere  al  prefetto  l'ausilio  della   forza
pubblica.)) 
  4. All'attuazione di  quanto  previsto  dal  presente  articolo  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente.». 
  2. Il comma 661 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,
e' abrogato. 
  3. All'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, dopo la lettera c-bis),  e'  aggiunta  la  seguente:  «c-ter)  i
piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati
dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a  misure
fitosanitarie di emergenza.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 e 34-bis del decreto
          legislativo 19 agosto  2005,  n.  214  recante  «Attuazione
          della  direttiva  2002/89/CE  concernente  le   misure   di
          protezione contro  l'introduzione  e  la  diffusione  nella
          Comunita' di organismi nocivi ai  vegetali  o  ai  prodotti
          vegetali»: 
              «Art. 18 (Rischio fitosanitario alla  circolazione).  -
          1. Ove  si  accerti,  nel  corso  dei  controlli  ufficiali
          eseguiti  conformemente  agli  articoli  11  e  17,  che  i
          vegetali, prodotti vegetali e le altre  voci  costituiscono
          un rischio di diffusione di organismi  nocivi,  gli  stessi
          vegetali devono  formare  oggetto  delle  misure  ufficiali
          previste all'art. 15.» 
              «Art. 34-bis (Agente fitosanitario).  -  1.  I  Servizi
          fitosanitari  regionali  possono  avvalersi  di   personale
          tecnico   di   supporto   agli   Ispettori    fitosanitari,
          opportunamente formato, denominato «Agente  fitosanitario»,
          espressamente  incaricato  dagli   stessi   Servizi.   Essi
          effettuano  le   funzioni   previste   dall'art.   35   con
          l'esclusione di quelle di cui ai commi 2 e 4.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 21-bis  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 recante  «Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi»: 
              «Art. 21-bis (Efficacia  del  provvedimento  limitativo
          della sfera giuridica dei privati). - 1.  Il  provvedimento
          limitativo  della  sfera  giuridica  dei  privati  acquista
          efficacia nei confronti  di  ciascun  destinatario  con  la
          comunicazione allo  stesso  effettuata  anche  nelle  forme
          stabilite  per  la  notifica  agli  irreperibili  nei  casi
          previsti dal codice di procedura  civile.  Qualora  per  il
          numero dei destinatari la comunicazione personale  non  sia
          possibile    o     risulti     particolarmente     gravosa,
          l'amministrazione provvede mediante  forme  di  pubblicita'
          idonee di volta  in  volta  stabilite  dall'amministrazione
          medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica
          dei  privati  non  avente  carattere   sanzionatorio   puo'
          contenere una motivata clausola di immediata  efficacia.  I
          provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei  privati
          aventi carattere cautelare ed urgente  sono  immediatamente
          efficaci.». 
              - Il comma 661 dell'art.  1  della  legge  30  dicembre
          2018, n. 145 recante «Bilancio di  previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2019-2021»,  abrogato  dalla  presente  legge,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  dicembre  n.  302,
          S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia
          ambientale», come modificato dalla presente legge. 
              «Art. 6 (Oggetto della disciplina). - 1. La valutazione
          ambientale strategica riguarda i piani e  i  programmi  che
          possono avere impatti  significativi  sull'ambiente  e  sul
          patrimonio culturale. 
              2. Fatto  salvo  quanto  disposto  al  comma  3,  viene
          effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: 
                a) che sono elaborati per la valutazione  e  gestione
          della qualita' dell'aria ambiente, per i settori  agricolo,
          forestale,  della  pesca,  energetico,   industriale,   dei
          trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque,  delle
          telecomunicazioni,    turistico,    della    pianificazione
          territoriale  o  della  destinazione  dei  suoli,   e   che
          definiscono il quadro di  riferimento  per  l'approvazione,
          l'autorizzazione, l'area di localizzazione  o  comunque  la
          realizzazione dei  progetti  elencati  negli  allegati  II,
          II-bis, III e IV del presente decreto; 
                b) per  i  quali,  in  considerazione  dei  possibili
          impatti sulle finalita' di conservazione dei siti designati
          come zone di protezione speciale per la conservazione degli
          uccelli  selvatici  e  quelli  classificati  come  siti  di
          importanza comunitaria  per  la  protezione  degli  habitat
          naturali e della flora e della fauna selvatica, si  ritiene
          necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  8  settembre
          1997, n. 357, e successive modificazioni. 
              3. Per i piani e i programmi di  cui  al  comma  2  che
          determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
          modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al  comma
          2,  la  valutazione  ambientale   e'   necessaria   qualora
          l'autorita'  competente  valuti   che   producano   impatti
          significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
          all'art.  12  e  tenuto  conto  del  diverso   livello   di
          sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento. 
              3-bis.  L'autorita'  competente  valuta,   secondo   le
          disposizioni di cui all'art. 12, se i piani e i  programmi,
          diversi da quelli di cui al comma  2,  che  definiscono  il
          quadro di riferimento per  l'autorizzazione  dei  progetti,
          producano impatti significativi sull'ambiente. 
              3-ter.  Per  progetti  di   opere   e   interventi   da
          realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, gia'
          sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e  che
          rientrano tra le categorie per  le  quali  e'  prevista  la
          Valutazione  di  impatto  ambientale,  costituiscono   dati
          acquisiti tutti gli elementi valutati  in  sede  di  VAS  o
          comunque desumibili dal Piano regolatore portuale.  Qualora
          il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive  varianti
          abbiano contenuti tali da essere sottoposti  a  valutazione
          di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme
          comunitarie, tale  valutazione  e'  effettuata  secondo  le
          modalita' e le competenze previste dalla Parte Seconda  del
          presente  decreto  ed  e'   integrata   dalla   valutazione
          ambientale  strategica  per  gli  eventuali  contenuti   di
          pianificazione  del  Piano  e  si  conclude  con  un  unico
          provvedimento. 
              4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione  del
          presente decreto: 
                a) i piani e i programmi destinati  esclusivamente  a
          scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o
          ricadenti nella disciplina di cui all'art. 17  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni; 
                b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; 
                c) i piani di protezione civile in caso  di  pericolo
          per l'incolumita' pubblica; 
                c-bis) i piani  di  gestione  forestale  o  strumenti
          equivalenti,   riferiti   ad   un   ambito   aziendale    o
          sovraziendale di livello locale, redatti secondo i  criteri
          della gestione  forestale  sostenibile  e  approvati  dalle
          regioni o dagli organismi dalle stesse individuati; 
                ((c-ter) i piani, i programmi e  i  provvedimenti  di
          difesa fitosanitaria adottati  dal  Servizio  fitosanitario
          nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie  di
          emergenza.)) 
              5. La valutazione d'impatto ambientale  si  applica  ai
          progetti che possono avere impatti ambientali significativi
          e negativi, come definiti all'art. 5, comma 1, lettera c). 
              6. La verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata
          per: 
                a) i progetti elencati nell'allegato  II  alla  parte
          seconda del presente decreto, che servono esclusivamente  o
          essenzialmente per lo sviluppo  ed  il  collaudo  di  nuovi
          metodi o prodotti e non sono utilizzati  per  piu'  di  due
          anni; 
                b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati
          nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte  seconda  del
          presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa
          produrre impatti ambientali significativi  e  negativi,  ad
          eccezione  delle  modifiche  o  estensioni  che   risultino
          conformi  agli  eventuali  valori  limite   stabiliti   nei
          medesimi allegati II e III; 
                c) i  progetti  elencati  nell'allegato  II-bis  alla
          parte seconda del presente  decreto,  in  applicazione  dei
          criteri e delle soglie definiti dal  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  del
          30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  84
          dell'11 aprile 2015; 
                d) i progetti elencati nell'allegato  IV  alla  parte
          seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e
          delle   soglie   definiti   dal   decreto   del    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  del
          30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  84
          dell'11 aprile 2015. 
              7. La VIA e' effettuata per: 
                a) i progetti di cui agli  allegati  II  e  III  alla
          parte seconda del presente decreto; 
                b) i progetti di cui agli allegati II-bis e  IV  alla
          parte seconda del presente decreto,  relativi  ad  opere  o
          interventi di  nuova  realizzazione,  che  ricadono,  anche
          parzialmente, all'interno di aree  naturali  protette  come
          definite dalla  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  ovvero
          all'interno di siti della rete Natura 2000; 
                c) i progetti elencati nell'allegato  II  alla  parte
          seconda del presente decreto, che servono esclusivamente  o
          essenzialmente per lo sviluppo  ed  il  collaudo  di  nuovi
          metodi o prodotti e non sono utilizzati  per  piu'  di  due
          anni, qualora, all'esito dello svolgimento  della  verifica
          di assoggettabilita' a VIA, l'autorita'  competente  valuti
          che possano produrre impatti ambientali significativi; 
                d) le modifiche o estensioni  dei  progetti  elencati
          negli allegati II e III che comportano il superamento degli
          eventuali valori limite ivi stabiliti; 
                e) le modifiche o estensioni  dei  progetti  elencati
          nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte  seconda  del
          presente  decreto,  qualora,  all'esito  dello  svolgimento
          della verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,  l'autorita'
          competente valuti che possano produrre  impatti  ambientali
          significativi e negativi; 
                f) i progetti di cui agli allegati II-bis e  IV  alla
          parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello
          svolgimento della verifica di assoggettabilita' a  VIA,  in
          applicazione  dei  criteri  e  delle  soglie  definiti  dal
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare del 30 marzo 2015,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile  2015,  l'autorita'
          competente valuti che possano produrre  impatti  ambientali
          significativi e negativi. 
              8. 
              9. Per le modifiche, le estensioni  o  gli  adeguamenti
          tecnici  finalizzati  a  migliorare  il  rendimento  e   le
          prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati
          II, II-bis, III  e  IV  alla  parte  seconda  del  presente
          decreto, fatta eccezione per le modifiche o  estensioni  di
          cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della
          presunta   assenza   di   potenziali   impatti   ambientali
          significativi e negativi,  ha  la  facolta'  di  richiedere
          all'autorita' competente,  trasmettendo  adeguati  elementi
          informativi  tramite  apposite  liste  di  controllo,   una
          valutazione preliminare al fine di individuare  l'eventuale
          procedura da avviare. L'autorita' competente, entro  trenta
          giorni dalla presentazione della richiesta  di  valutazione
          preliminare, comunica al proponente l'esito  delle  proprie
          valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli
          adeguamenti tecnici devono essere assoggettati  a  verifica
          di assoggettabilita' a VIA, a  VIA,  ovvero  non  rientrano
          nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. 
              10. Per i progetti o parti  di  progetti  aventi  quale
          unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi
          quali  unico  obiettivo  la  risposta  alle  emergenze  che
          riguardano la protezione civile, il Ministro  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare, di  concerto  con
          il Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, dopo una valutazione caso per caso, puo' disporre,
          con decreto, l'esclusione di tali  progetti  dal  campo  di
          applicazione delle norme di cui al titolo III  della  parte
          seconda del presente  decreto,  qualora  ritenga  che  tale
          applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi. 
              11.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  32,  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare puo', in casi eccezionali, previo parere del  Ministro
          dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,
          esentare in tutto o in parte un  progetto  specifico  dalle
          disposizioni di cui al titolo III della parte  seconda  del
          presente   decreto,   qualora   l'applicazione   di    tali
          disposizioni  incida  negativamente  sulla  finalita'   del
          progetto, a condizione che siano rispettati  gli  obiettivi
          della  normativa  nazionale  ed  europea  in   materia   di
          valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: 
                a)  esamina  se  sia  opportuna  un'altra  forma   di
          valutazione; 
                b) mette a disposizione  del  pubblico  coinvolto  le
          informazioni raccolte con le altre forme di valutazione  di
          cui  alla  lettera  a),  le  informazioni   relative   alla
          decisione di esenzione  e  le  ragioni  per  cui  e'  stata
          concessa; 
                c) informa la Commissione europea, prima del rilascio
          dell'autorizzazione,   dei    motivi    che    giustificano
          l'esenzione  accordata  fornendo  tutte   le   informazioni
          acquisite. 
              12.  Per  le  modifiche  dei  piani  e  dei   programmi
          elaborati  per  la  pianificazione  territoriale  o   della
          destinazione  dei  suoli  conseguenti  a  provvedimenti  di
          autorizzazione  di  opere  singole  che  hanno  per   legge
          l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi,  ferma
          restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,
          la valutazione ambientale strategica non e' necessaria  per
          la localizzazione delle singole opere. 13. L'autorizzazione
          integrata ambientale e' necessaria per: 
                a) le installazioni che  svolgono  attivita'  di  cui
          all'Allegato  VIII  alla  Parte  Seconda;  b)le   modifiche
          sostanziali degli impianti  di  cui  alla  lettera  a)  del
          presente comma. 
              14. Per le attivita' di smaltimento o  di  recupero  di
          rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'art. 6, comma
          13,  anche  qualora  costituiscano  solo  una  parte  delle
          attivita'   svolte   nell'installazione,   l'autorizzazione
          integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'art.
          29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione  alla
          realizzazione o alla modifica, come disciplinato  dall'art.
          208. 15. Per le installazioni di cui alla  lettera  a)  del
          comma  13,  nonche'  per  le  loro  modifiche  sostanziali,
          l'autorizzazione integrata  ambientale  e'  rilasciata  nel
          rispetto della disciplina di cui al presente decreto e  dei
          termini di cui all'art. 29-quater, comma 10. 
              16.  L'autorita'   competente,   nel   determinare   le
          condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo
          restando il rispetto delle norme  di  qualita'  ambientale,
          tiene conto dei seguenti principi generali: 
                a)  devono  essere  prese  le  opportune  misure   di
          prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le
          migliori tecniche disponibili; 
                b) non si devono verificare fenomeni di  inquinamento
          significativi; 
                c) e' prevenuta la produzione dei  rifiuti,  a  norma
          della parte quarta del presente decreto; i rifiuti  la  cui
          produzione non e' prevenibile sono in ordine di priorita' e
          conformemente  alla  parte  quarta  del  presente  decreto,
          riutilizzati,  riciclati,  ricuperati  o,  ove   cio'   sia
          tecnicamente ed economicamente impossibile,  sono  smaltiti
          evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente; 
                d) l'energia deve essere utilizzata in modo  efficace
          ed efficiente; 
                e) devono  essere  prese  le  misure  necessarie  per
          prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; 
                f)  deve  essere   evitato   qualsiasi   rischio   di
          inquinamento al momento della cessazione  definitiva  delle
          attivita'  e  il  sito  stesso  deve  essere   ripristinato
          conformemente a quanto previsto all'art.  29-sexies,  comma
          9-quinquies. 
              17. Ai fini di tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema,
          all'interno del perimetro delle aree marine  e  costiere  a
          qualsiasi titolo protette per scopi di  tutela  ambientale,
          in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione  di
          atti e convenzioni  dell'Unione  europea  e  internazionali
          sono  vietate  le  attivita'  di  ricerca,  di  prospezione
          nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in
          mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge  9  gennaio
          1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone  di
          mare poste entro dodici miglia dalle linee di  costa  lungo
          l'intero  perimetro  costiero  nazionale  e  dal  perimetro
          esterno delle suddette aree marine e costiere  protette.  I
          titoli abilitativi gia' rilasciati sono fatti salvi per  la
          durata di vita utile del  giacimento,  nel  rispetto  degli
          standard di sicurezza e di  salvaguardia  ambientale.  Sono
          sempre assicurate le attivita' di manutenzione  finalizzate
          all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli
          impianti e alla tutela dell'ambiente, nonche' le operazioni
          finali di ripristino  ambientale.  Dall'entrata  in  vigore
          delle disposizioni di cui al presente comma e' abrogato  il
          comma 81 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.  A
          decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          disposizione, i titolari delle concessioni di  coltivazione
          in mare sono tenuti a corrispondere annualmente  l'aliquota
          di prodotto  di  cui  all'art.  19,  comma  1  del  decreto
          legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10%
          per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare  unico  o
          contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare  le
          somme    corrispondenti    al    valore     dell'incremento
          dell'aliquota  ad  apposito   capitolo   dell'entrata   del
          bilancio dello Stato, per essere  interamente  riassegnate,
          in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato
          di  previsione  ,  rispettivamente,  del  Ministero   dello
          sviluppo economico, per lo svolgimento delle  attivita'  di
          vigilanza e  controllo  della  sicurezza  anche  ambientale
          degli impianti di ricerca e coltivazione  in  mare,  e  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, per assicurare il pieno svolgimento delle  azioni  di
          monitoraggio, ivi compresi gli  adempimenti  connessi  alle
          valutazioni ambientali in ambito costiero e  marino,  anche
          mediante   l'impiego   dell'Istituto   superiore   per   la
          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),  delle  Agenzie
          regionali per l'ambiente e  delle  strutture  tecniche  dei
          corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e  di
          contrasto dell'inquinamento marino.».