((Art. 8 ter Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa 1. Al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni puo' procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonche' in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale. 2. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perche' localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'art. 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilita' della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresi' assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualita' e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali. 3. All'art. 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «patrimonio comunale» sono inserite le seguenti: «nonche' per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa». 4. La legna pregiata derivante da capitozzature ed espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, puo' essere stoccata anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla regione, che ne regolamenta le procedure. Le parti legnose, quali branche e tronchi, prive di ogni vegetazione, provenienti da piante ospiti situate in una zona delimitata ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, possono essere liberamente movimentate all'esterno della suddetta zona.))
Riferimenti normativi - Si segnala che la decisione di esecuzione (UE) n. 2015/789 della Commissione e' relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa. - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 recante «Divieto di abbattimento di alberi di olivo»: «Art. 1. 1. E' vietato l'abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto e' previsto nell'art. 2. Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali. Art. 2. L'abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttivita', dovute a cause non rimovibili, e di quelli che, per eccessiva fittezza dell'impianto, rechino danno all'oliveto, puo' essere autorizzato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, che provvedera' con deliberazione della Giunta camerale, a seguito di accertamento sull'esistenza delle condizioni stesse, eseguito dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.». - Si segnala che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca norme in materia ambientale. - Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»: «Art. 20 (Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori). - 1. Devono iscriversi al Registro ufficiale dei produttori (RUP) operante presso il Servizio fitosanitario nazionale: a) i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 19 che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B; b) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti autorizzati ai sensi dell'art. 19, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali; c) i produttori di vegetali per i quali e' prescritto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare richiesta di iscrizione al Registro ufficiale dei produttori (RUP) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, indicando almeno i dati di cui all'allegato IX. Se posseggono centri aziendali in piu' Regioni, devono presentare richiesta di iscrizione presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. 3. Il Servizio fitosanitario regionale, esaminata la richiesta di iscrizione e verificato il possesso dei requisiti, nonche' l'impegno ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 21 e 22, provvede all'iscrizione dei richiedenti al RUP rilasciando apposita certificazione che riporta almeno i dati di cui all'allegato X. 4. Il Servizio fitosanitario regionale non procede all'iscrizione o la sospende nei casi in cui non ricorrono le condizioni di cui all'art. 21 e 22. 5. I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad inviare i dati relativi al RUP al Servizio fitosanitario centrale per la tenuta del Registro nazionale dei produttori, secondo le modalita' da esso stabilite. 6. Sono esonerati dall'iscrizione al RUP i «piccoli produttori», cioe' coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalita' sono destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali, a condizione che presentino ai Servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito, fatte salve diverse disposizioni stabilite da specifiche normative comunitarie. 6-bis. Sono altresi' esonerati dall'iscrizione al RUP coloro che introducono occasionalmente e per documentati motivi nel territorio della Repubblica italiana piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui all'allegato V parte B.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 107 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», cosi' come modificato dalla presente legge: «107. Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonche' per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno da' comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.».