(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
                            Etichettatura 
 
8.1 Identificazione e marchiatura. 
 
    Tutte le forme di formaggio «Asiago» sono identificate a mezzo di
placchette di caseina numerate e marchiate  con  fascere  marchianti,
detenute dal Consorzio di tutela incaricato  e  assegnate  in  uso  a
tutti gli aventi diritto, contenenti  il  seguente  logo  costitutivo
della denominazione, 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
che  costituisce  parte  integrante  del  presente  disciplinare   di
produzione. 
    Tale logo rappresenta una forma di formaggio tagliata e  mancante
di uno  spicchio;  lo  spicchio  mancante,  trasformato  in  una  «A»
stilizzata,  e'  inserito   parzialmente   nella   forma.   L'altezza
complessiva del logo apposto sulle forme di formaggio e'  di  mm  100
per l'«Asiago Fresco» e di mm 80 per l'  «Asiago  Stagionato».  Nelle
fascere marchianti e' inoltre  inserita  la  sigla  alfanumerica  del
caseificio produttore ed il nome della denominazione, 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
ripetuto piu' volte e di altezza 25 mm per l' «Asiago Fresco» e di 20
mm per l'«Asiago Stagionato». 
    Tutti  i  contrassegni  identificativi  della   D.O.P.   «Asiago»
(placchetta di caseina e marchiatura di origine) devono sempre essere
visibili nella forma intera. In nessun caso  lo  scalzo  della  forma
intera puo' essere coperto da pellicole, nastri o serigrafie.  
    Le forme di  «Asiago  Stagionato»  presentano  inoltre,  impressa
sullo  scalzo,  una  lettera  alfabetica  indicatrice  del  mese   di
produzione: 
 
+------------------------------------------------------------+------+
|gennaio                                                     |  B   |
+------------------------------------------------------------+------+
|febbraio                                                    |  C   |
+------------------------------------------------------------+------+
|marzo                                                       |  D   |
+------------------------------------------------------------+------+
|aprile                                                      |  E   |
+------------------------------------------------------------+------+
|maggio                                                      |  H   |
+------------------------------------------------------------+------+
|giugno                                                      |  I   |
+------------------------------------------------------------+------+
|luglio                                                      |  L   |
+------------------------------------------------------------+------+
|agosto                                                      |  N   |
+------------------------------------------------------------+------+
|settembre                                                   |  P   |
+------------------------------------------------------------+------+
|ottobre                                                     |  S   |
+------------------------------------------------------------+------+
|novembre                                                    |  T   |
+------------------------------------------------------------+------+
|dicembre                                                    |  U   |
+------------------------------------------------------------+------+
 
    Fermi restando gli obblighi  di  tracciabilita'  ai  sensi  delle
vigenti normative, le  produzioni  in  forma  non  cilindrica  devono
essere munite dei seguenti contrassegni identificativi: placchetta di
caseina,  sigla  alfanumerica   del   caseificio   produttore,   logo
costitutivo della denominazione, nome  della  denominazione  «ASIAGO»
ripetuto piu' volte in sequenza, su almeno un lato  dello  scalzo.  A
tale proposito, il Consorzio  di  tutela  fornisce  in  uso  apposita
strumentazione marchiante ai produttori aventi diritto.  
    Le forme di formaggio «Asiago» che  si  fregiano  della  menzione
aggiuntiva «prodotto della montagna» si  contraddistinguono  mediante
l'inserimento, nelle fascere marchianti indicate al precedente  comma
primo del presente articolo, e  per  una  sola  volta,  delle  parole
«prodotto della montagna».  
    Inoltre, al termine del periodo minimo di stagionatura, le citate
forme sono ulteriormente identificate da  una  marchiatura  a  fuoco,
apposta sullo scalzo, realizzata  con  strumenti  di  proprieta'  del
Consorzio di tutela incaricato e assegnati in uso ai caseifici aventi
diritto, e riportante il seguente emblema: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
8.2. Presentazione e confezionamento. 
 
    Le forme intere di formaggio «Asiago» possono essere porzionate e
preconfezionate nelle  varie  pezzature  (quarti  di  forma,  tranci,
fettine, ecc.) con la crosta. E' in ogni caso consentito confezionare
in porzioni il centro della forma purche'  il  suo  peso  totale  non
superi il 10% del peso della forma stessa. Queste  porzioni  dovranno
comunque avere la crosta del piatto.  
    Il confezionamento nelle  varie  pezzature  (cubetti,  grattugia,
fettine, tranci, forma intera compresa, ecc.) qualora  le  operazioni
di porzionamento comportino la  raschiatura  e/o  asportazione  della
crosta, rendendo cosi' invisibile la  marchiatura  di  origine,  deve
avvenire   con   modalita'   che   consentano   di    garantire    la
rintracciabilita' del prodotto.  
    Il formaggio «Asiago» prodotto con latte  proveniente  da  stalle
site in territorio montano, trasformato in caseifici ubicati in  zona
montana e  stagionato  in  zona  montana,  che  gode  della  menzione
«prodotto  della  montagna»  si  puo'  fregiare   nelle   indicazioni
commerciali e/o in  etichetta  della  menzione  aggiuntiva  «prodotto
della montagna».  
    Nelle  indicazioni  commerciali  e/o  in  etichetta  si   possono
riportare le seguenti indicazioni:  
      il formaggio «Asiago Fresco»  puo'  riportare  in  alternativa,
l'indicazione «Asiago pressato»; 
      il formaggio «Asiago  Fresco»,  con  stagionatura  superiore  a
quaranta giorni, puo' riportare in alternativa, l'indicazione «Asiago
Fresco riserva»; 
      il formaggio «Asiago Stagionato» puo' riportare in alternativa,
l'indicazione «Asiago d'allevo»; 
      il formaggio «Asiago Stagionato», con stagionatura superiore  a
quattro mesi e fino a dieci  mesi,  puo'  riportare  in  alternativa,
l'indicazione «Asiago mezzano» o «Asiago Stagionato mezzano»; 
      il formaggio «Asiago Stagionato», con stagionatura superiore  a
dieci mesi e fino a quindici mesi,  puo'  riportare  in  alternativa,
l'indicazione «Asiago vecchio» o «Asiago Stagionato vecchio»; 
      il formaggio «Asiago Stagionato», con stagionatura superiore  a
quindici mesi, puo' riportare in alternativa,  l'indicazione  «Asiago
stravecchio» o «Asiago Stagionato stravecchio».  
    Eventuali  etichette,  timbri,   serigrafie,   ecc.,   riportanti
indicazioni   aziendali   devono   essere   conformi   alle   vigenti
disposizioni normative in materia di  etichettatura  e  presentazione
dei prodotti alimentari ed in ogni caso devono sempre  consentire  la
completa  leggibilita'  dei  contrassegni  costitutivi  della  D.O.P.
«Asiago» (marchiatura a mezzo fascere marchianti) e delle  placchette
di caseina identificative delle forme di formaggio «Asiago». 
    Sul piatto della forma possono essere apposte pellicole  coprenti
o serigrafie riportanti indicazioni aziendali, purche' conformi  alle
vigenti  disposizioni  normative  in  materia  di   etichettatura   e
presentazione dei prodotti alimentari. Tali  pellicole  o  serigrafie
non possono coprire la placchetta di caseina e devono comunque sempre
riportare la denominazione  «ASIAGO»,  affiancata  dal  logo  europeo
identificativo dei prodotti a denominazione di origine  protetta,  al
fine di garantire una corretta informazione ai consumatori.