Art. 8. Etichettatura 8.1 Identificazione e marchiatura. Tutte le forme di formaggio «Asiago» sono identificate a mezzo di placchette di caseina numerate e marchiate con fascere marchianti, detenute dal Consorzio di tutela incaricato e assegnate in uso a tutti gli aventi diritto, contenenti il seguente logo costitutivo della denominazione, Parte di provvedimento in formato grafico che costituisce parte integrante del presente disciplinare di produzione. Tale logo rappresenta una forma di formaggio tagliata e mancante di uno spicchio; lo spicchio mancante, trasformato in una «A» stilizzata, e' inserito parzialmente nella forma. L'altezza complessiva del logo apposto sulle forme di formaggio e' di mm 100 per l'«Asiago Fresco» e di mm 80 per l' «Asiago Stagionato». Nelle fascere marchianti e' inoltre inserita la sigla alfanumerica del caseificio produttore ed il nome della denominazione, Parte di provvedimento in formato grafico ripetuto piu' volte e di altezza 25 mm per l' «Asiago Fresco» e di 20 mm per l'«Asiago Stagionato». Tutti i contrassegni identificativi della D.O.P. «Asiago» (placchetta di caseina e marchiatura di origine) devono sempre essere visibili nella forma intera. In nessun caso lo scalzo della forma intera puo' essere coperto da pellicole, nastri o serigrafie. Le forme di «Asiago Stagionato» presentano inoltre, impressa sullo scalzo, una lettera alfabetica indicatrice del mese di produzione: +------------------------------------------------------------+------+ |gennaio | B | +------------------------------------------------------------+------+ |febbraio | C | +------------------------------------------------------------+------+ |marzo | D | +------------------------------------------------------------+------+ |aprile | E | +------------------------------------------------------------+------+ |maggio | H | +------------------------------------------------------------+------+ |giugno | I | +------------------------------------------------------------+------+ |luglio | L | +------------------------------------------------------------+------+ |agosto | N | +------------------------------------------------------------+------+ |settembre | P | +------------------------------------------------------------+------+ |ottobre | S | +------------------------------------------------------------+------+ |novembre | T | +------------------------------------------------------------+------+ |dicembre | U | +------------------------------------------------------------+------+ Fermi restando gli obblighi di tracciabilita' ai sensi delle vigenti normative, le produzioni in forma non cilindrica devono essere munite dei seguenti contrassegni identificativi: placchetta di caseina, sigla alfanumerica del caseificio produttore, logo costitutivo della denominazione, nome della denominazione «ASIAGO» ripetuto piu' volte in sequenza, su almeno un lato dello scalzo. A tale proposito, il Consorzio di tutela fornisce in uso apposita strumentazione marchiante ai produttori aventi diritto. Le forme di formaggio «Asiago» che si fregiano della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna» si contraddistinguono mediante l'inserimento, nelle fascere marchianti indicate al precedente comma primo del presente articolo, e per una sola volta, delle parole «prodotto della montagna». Inoltre, al termine del periodo minimo di stagionatura, le citate forme sono ulteriormente identificate da una marchiatura a fuoco, apposta sullo scalzo, realizzata con strumenti di proprieta' del Consorzio di tutela incaricato e assegnati in uso ai caseifici aventi diritto, e riportante il seguente emblema: Parte di provvedimento in formato grafico 8.2. Presentazione e confezionamento. Le forme intere di formaggio «Asiago» possono essere porzionate e preconfezionate nelle varie pezzature (quarti di forma, tranci, fettine, ecc.) con la crosta. E' in ogni caso consentito confezionare in porzioni il centro della forma purche' il suo peso totale non superi il 10% del peso della forma stessa. Queste porzioni dovranno comunque avere la crosta del piatto. Il confezionamento nelle varie pezzature (cubetti, grattugia, fettine, tranci, forma intera compresa, ecc.) qualora le operazioni di porzionamento comportino la raschiatura e/o asportazione della crosta, rendendo cosi' invisibile la marchiatura di origine, deve avvenire con modalita' che consentano di garantire la rintracciabilita' del prodotto. Il formaggio «Asiago» prodotto con latte proveniente da stalle site in territorio montano, trasformato in caseifici ubicati in zona montana e stagionato in zona montana, che gode della menzione «prodotto della montagna» si puo' fregiare nelle indicazioni commerciali e/o in etichetta della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna». Nelle indicazioni commerciali e/o in etichetta si possono riportare le seguenti indicazioni: il formaggio «Asiago Fresco» puo' riportare in alternativa, l'indicazione «Asiago pressato»; il formaggio «Asiago Fresco», con stagionatura superiore a quaranta giorni, puo' riportare in alternativa, l'indicazione «Asiago Fresco riserva»; il formaggio «Asiago Stagionato» puo' riportare in alternativa, l'indicazione «Asiago d'allevo»; il formaggio «Asiago Stagionato», con stagionatura superiore a quattro mesi e fino a dieci mesi, puo' riportare in alternativa, l'indicazione «Asiago mezzano» o «Asiago Stagionato mezzano»; il formaggio «Asiago Stagionato», con stagionatura superiore a dieci mesi e fino a quindici mesi, puo' riportare in alternativa, l'indicazione «Asiago vecchio» o «Asiago Stagionato vecchio»; il formaggio «Asiago Stagionato», con stagionatura superiore a quindici mesi, puo' riportare in alternativa, l'indicazione «Asiago stravecchio» o «Asiago Stagionato stravecchio». Eventuali etichette, timbri, serigrafie, ecc., riportanti indicazioni aziendali devono essere conformi alle vigenti disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari ed in ogni caso devono sempre consentire la completa leggibilita' dei contrassegni costitutivi della D.O.P. «Asiago» (marchiatura a mezzo fascere marchianti) e delle placchette di caseina identificative delle forme di formaggio «Asiago». Sul piatto della forma possono essere apposte pellicole coprenti o serigrafie riportanti indicazioni aziendali, purche' conformi alle vigenti disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari. Tali pellicole o serigrafie non possono coprire la placchetta di caseina e devono comunque sempre riportare la denominazione «ASIAGO», affiancata dal logo europeo identificativo dei prodotti a denominazione di origine protetta, al fine di garantire una corretta informazione ai consumatori.