Art. 8 Applicazione dell'aliquota ridotta 1. Sulla birra realizzata e condizionata nei microbirrifici e nelle piccole birrerie nazionali, e' applicata, al momento dell'immissione in consumo nel territorio nazionale direttamente dai predetti impianti, l'aliquota ridotta di accisa qualora, nell'anno solare in corso, la produzione dell'impianto non risulti superiore a 10.000 ettolitri di birra e sussistano i requisiti previsti dal presente decreto. 2. L'esercente il microbirrificio e l'esercente la piccola birreria nazionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presentano, tramite PEC, all'Ufficio competente, una dichiarazione riepilogativa riportante, in relazione all'anno precedente, il volume della birra complessivamente presa in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino. 3. Sulla birra realizzata e condizionata in una piccola birreria unionale, immessa in consumo nel territorio dello Stato dal soggetto obbligato nazionale che ha ricevuto la birra direttamente dalla predetta birreria, e' applicata l'aliquota ridotta di accisa qualora, nell'anno solare in corso, la produzione della medesima birreria non risulti superiore a 10.000 ettolitri di birra e ricorrano requisiti analoghi a quelli previsti dal presente decreto per i microbirrifici; ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al presente comma, il medesimo soggetto obbligato nazionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presenta, tramite PEC, all'Ufficio delle dogane competente sul proprio deposito, una dichiarazione riepilogativa riportante, in relazione all'anno precedente e con riferimento a ciascuna piccola birreria unionale da cui ha ricevuto birra condizionata, i relativi codici di accisa nonche' i quantitativi di birra immessi in consumo nel territorio nazionale. 4. Alla dichiarazione di cui al comma 3 sono allegate le certificazioni rilasciate dalle Autorita' competenti sulle piccole birrerie unionali attestanti la sussistenza delle condizioni richieste per i microbirrifici nazionali. 5. Nel caso in cui dalle dichiarazioni previste dal comma 2 e dal comma 3 risulta che nell'anno solare di riferimento la produzione annuale del microbirrificio, della piccola birreria nazionale ovvero della piccola birreria unionale, ha superato i 10.000 ettolitri, l'Ufficio competente notifica, a seconda dei casi, all'esercente il microbirrificio, all'esercente la piccola birreria nazionale ovvero al soggetto obbligato nazionale di cui al comma 3, un avviso di pagamento per il recupero dell'accisa dovuta sui quantitativi di birra complessivamente immessi in consumo ad aliquota ridotta nel medesimo periodo. L'Ufficio competente, previa diffida all'interessato, provvede a notificare analogo avviso di pagamento per il recupero dell'accisa all'esercente o al soggetto obbligato nazionale che non presentino la dichiarazione di cui rispettivamente al comma 2 o al comma 3 nel termine previsto.