Art. 8 Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari 1. I soggetti beneficiari del contributo sono comunque tenuti a: a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare l'effettivo svolgimento delle attivita' oggetto di concessione del voucher; b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei benefici concessi; c) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilita' separata o un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative ai pagamenti alla societa' di consulenza o al manager dell'innovazione d) tenere a disposizione, in occasione delle verifiche disposte dagli organismi di controllo competenti, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione del voucher, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa inerente alla concessione del contributo; e) conservare i predetti documenti giustificativi sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; f) soddisfare gli standard di sicurezza accettati per i sistemi informatici utilizzati, laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, garantendo che i documenti conservati rispettino i requisiti di legge e siano affidabili ai fini dell'attivita' di audit.