Art. 8 
 
                   Supporto dell'Agenzia nazionale 
                  per i servizi sanitari regionali 
 
  1. Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  decreto,  ((l'Agenzia
nazionale per  i  servizi  sanitari  regionali  (AGENAS)  ))  di  cui
all'articolo 5 del  decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,
fornisce supporto tecnico e operativo al Commissario  ad  acta  e  ai
Commissari straordinari. 
  2. Per la realizzazione di quanto previsto  al  comma  1,  l'AGENAS
puo' avvalersi di personale comandato,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'AGENAS  puo'  ricorrere  a
profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione,
controllo e  monitoraggio  delle  performance  sanitarie,  anche  con
riferimento alla trasparenza dei processi, con  contratti  di  lavoro
flessibile. 
  4. Per la  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente articolo, nel limite massimo di euro  2.000.000  per  l'anno
2019 e di euro 4.000.000 per l'anno  2020,  si  provvede  utilizzando
l'avanzo di amministrazione di AGENAS, come  approvato  in  occasione
del rendiconto generale annuale.  Alla  compensazione  degli  effetti
finanziari in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  pari  a
euro 1.022.000 per l'anno 2019 ed a euro 2.044.000 per  l'anno  2020,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5   del   decreto
          legislativo 30  giugno  1993,  n.  266  (Riordinamento  del
          Ministero della sanita', a  norma  dell'art.  1,  comma  1,
          lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.) 
                Art. 5 (Agenzia per i servizi sanitari regionali).  -
          1.  E'  istituita  una  agenzia  dotata   di   personalita'
          giuridica e sottoposta alla vigilanza del  Ministero  della
          sanita', con compiti di supporto delle attivita' regionali,
          di valutazione comparativa dei costi e dei  rendimenti  dei
          servizi resi ai cittadini e di segnalazione di  disfunzioni
          e  sprechi  nella  gestione  delle  risorse   personali   e
          materiali   e    nelle    forniture,    di    trasferimento
          dell'innovazione  e  delle   sperimentazioni   in   materia
          sanitaria. 
              2. [Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
          con il Ministro per la funzione pubblica e con il  Ministro
          del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanare
          ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
          nel termine di novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore   del   presente    decreto,    sono    disciplinati
          l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia in modo da
          assicurare la composizione paritetica fra  Ministero  della
          sanita' e rappresentanti delle  regioni  nel  Consiglio  di
          amministrazione]. 
              3. Il direttore dell'agenzia e'  nominato  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro  della  sanita',  tra  esperti   di   riconosciuta
          competenza in materia di  organizzazione  e  programmazione
          dei servizi sanitari, anche  estranei  all'amministrazione.
          Il direttore e' assunto con contratto di diritto privato di
          durata quinquennale non rinnovabile. 
              4. L'Agenzia puo' avvalersi di esperti con rapporto  di
          collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo
          di dieci unita' . 
              5. Alle  spese  di  funzionamento  dell'Agenzia  si  fa
          fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari  a
          lire 12,8 miliardi a partire dall'anno  2001.  Al  relativo
          onere  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 12,  comma  2,
          lettera b), del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          502, e successive modificazioni, come  rideterminata  dalla
          tabella C della legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (legge
          finanziaria 2001) . 
              6. Sono abrogati i commi 11 e  12  dell'art.  53  della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  14  della
          legge 15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo). 
                Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - (Omissis). 
              14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
              (Omissis). 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto  legge  7
          ottobre  2008,  n.  154  (Disposizioni   urgenti   per   il
          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
          regolazioni contabili con le autonomie locali). 
                Art. 6 (Disposizioni  finanziarie  e  finali).  -  1.
          L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 2  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al  Fondo  per  le
          aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
          per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 
              (Omissis). 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.
          350, introdotto dall'art. 1,  comma  512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per  le
          finalita'  previste   dall'art.   5-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.