Art. 8 Fonti di finanziamento ed equilibrio del Fondo 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'ARERA definisce con propria delibera la componente tariffaria, da indicarsi separatamente in bolletta, destinata alla alimentazione del Fondo e alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo tenendo conto anche delle condizioni di mercato applicate per la prestazione di attivita' similari. I costi di gestione del Fondo sono a carico della componente tariffaria, sulla base territoriale rappresentata dai soggetti beneficiari, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse assegnate al Fondo stesso. 2. La componente tariffaria e' definita tenendo conto della finalita' di assicurare al Fondo una dotazione sufficiente a soddisfare i fabbisogni per i quali il Fondo e' preposto, mantenendo altresi' in ogni momento l'equilibrio finanziario del Fondo stesso. 3. Nel disciplinare la componente tariffaria, l'ARERA assicura che il Fondo rispetti un rapporto di necessaria coerenza tra gli impieghi, le riserve tecniche e gli ulteriori parametri eventualmente stabiliti dalla stessa ARERA.