Art. 8 
 
                Struttura degli IU a livello unitario 
 
  1.  Ciascuna  confezione  unitaria  di  prodotti  del  tabacco   e'
contrassegnata con un IU a livello unitario. Questo consiste  in  una
sequenza di caratteri  alfanumerici  il  piu'  breve  possibile,  non
superiore ai cinquanta caratteri. La sequenza e' univoca per una data
confezione unitaria ed e' composta dai seguenti elementi di dati: 
    a) in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono
il codice identificativo dell'emittente di  identificativi  assegnato
in conformita' all'art. 3, comma 4; 
    b) una  sequenza  alfanumerica  la  cui  probabilita'  di  essere
indovinata e'  trascurabile  e  in  ogni  caso  inferiore  a  una  su
diecimila («numero di serie»); 
    c) un codice («codice del prodotto») che consente di  determinare
i seguenti elementi: 
      i) il luogo di lavorazione; 
      ii) l'impianto di lavorazione di cui all'art. 16; 
      iii) il macchinario utilizzato per la lavorazione dei  prodotti
del tabacco di cui all'art. 18; 
      iv) la descrizione del prodotto; 
      v) il mercato di destinazione per la vendita al dettaglio; 
      vi) l'itinerario previsto del trasporto; 
      vii) se del caso, l'importatore nell'Unione; 
    d) in ultima posizione, la marcatura  temporale  sotto  forma  di
sequenza numerica di otto caratteri nel formato  AAMMGGoo,  indicante
la data e l'ora di lavorazione. 
  2. L'emittente di identificativi e' responsabile della  generazione
di un codice formato dagli elementi elencati al comma 1, lettere  a),
b) e c). 
  3.  I  fabbricanti  o  gli  importatori  aggiungono  la   marcatura
temporale  di  cui  al comma  1,  lettera  d),  al  codice   generato
dall'emittente di identificativi in conformita' al comma 2. 
  4. Gli IU a livello  unitario  non  comprendono  elementi  di  dati
diversi da quelli di cui al comma 1. 
  Se gli emittenti di identificativi utilizzano la crittografia o  la
compressione per la  generazione  di  IU  a  livello  unitario,  essi
comunicano alle  autorita'  competenti  degli  Stati  membri  e  alla
Commissione  gli  algoritmi  utilizzati  per  la  crittografia  e  la
compressione. Non  e'  ammesso  il  riutilizzo  degli  IU  a  livello
unitario.