Art. 8 Struttura degli IU a livello unitario 1. Ciascuna confezione unitaria di prodotti del tabacco e' contrassegnata con un IU a livello unitario. Questo consiste in una sequenza di caratteri alfanumerici il piu' breve possibile, non superiore ai cinquanta caratteri. La sequenza e' univoca per una data confezione unitaria ed e' composta dai seguenti elementi di dati: a) in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformita' all'art. 3, comma 4; b) una sequenza alfanumerica la cui probabilita' di essere indovinata e' trascurabile e in ogni caso inferiore a una su diecimila («numero di serie»); c) un codice («codice del prodotto») che consente di determinare i seguenti elementi: i) il luogo di lavorazione; ii) l'impianto di lavorazione di cui all'art. 16; iii) il macchinario utilizzato per la lavorazione dei prodotti del tabacco di cui all'art. 18; iv) la descrizione del prodotto; v) il mercato di destinazione per la vendita al dettaglio; vi) l'itinerario previsto del trasporto; vii) se del caso, l'importatore nell'Unione; d) in ultima posizione, la marcatura temporale sotto forma di sequenza numerica di otto caratteri nel formato AAMMGGoo, indicante la data e l'ora di lavorazione. 2. L'emittente di identificativi e' responsabile della generazione di un codice formato dagli elementi elencati al comma 1, lettere a), b) e c). 3. I fabbricanti o gli importatori aggiungono la marcatura temporale di cui al comma 1, lettera d), al codice generato dall'emittente di identificativi in conformita' al comma 2. 4. Gli IU a livello unitario non comprendono elementi di dati diversi da quelli di cui al comma 1. Se gli emittenti di identificativi utilizzano la crittografia o la compressione per la generazione di IU a livello unitario, essi comunicano alle autorita' competenti degli Stati membri e alla Commissione gli algoritmi utilizzati per la crittografia e la compressione. Non e' ammesso il riutilizzo degli IU a livello unitario.