Art. 8. Confezionamento 1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 nelle tipologie non spumanti devono essere immessi al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalla vigente normativa in materia. E' vietato l'utilizzo dei seguenti dispositivi di chiusura: tappo a corona; tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico; tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri nella parte a contatto con il vino. Inoltre, e' vietato per tali tipologie l'uso del tappo a fungo e della gabbietta. 2. I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 nella tipologia spumante, devono essere confezionati nel caratteristico abbigliamento dello spumante e devono essere immessi al consumo in bottiglie aventi le seguenti capacita': litri 0,187 - 0,200 - 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 4,500 e 6,000. E' vietato l'utilizzo dei seguenti dispositivi di chiusura: tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico; tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri nella parte a contatto con il vino. Per bottiglie aventi una capacita' non superiore a 200 ml e' consentito l'utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.