(Allegato A-art. 8)
                               Art. 8. 
                           Confezionamento 
 
    1. I vini a denominazione di origine controllata e  garantita  di
cui all'art. 1 nelle tipologie non spumanti devono essere immessi  al
consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalla vigente
normativa in materia. 
    E' vietato l'utilizzo dei seguenti dispositivi di chiusura: 
      tappo a corona; 
      tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico; 
      tappo tecnico  in  sughero  senza  rondelle  con  granulometria
superiore a 2 millimetri nella parte a contatto con il vino. 
    Inoltre, e' vietato per tali tipologie l'uso del tappo a fungo  e
della gabbietta. 
    2. I vini a denominazione di origine controllata e  garantita  di
cui all'art. 1 nella tipologia spumante, devono  essere  confezionati
nel caratteristico  abbigliamento  dello  spumante  e  devono  essere
immessi al consumo in bottiglie aventi le seguenti  capacita':  litri
0,187 - 0,200 - 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 4,500 e 6,000. 
    E' vietato l'utilizzo dei seguenti dispositivi di chiusura: 
      tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico; 
      tappo tecnico  in  sughero  senza  rondelle  con  granulometria
superiore a 2 millimetri nella parte a contatto con il vino. 
    Per bottiglie aventi una capacita' non  superiore  a  200  ml  e'
consentito l'utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi  dalla
vigente normativa in materia.