Art. 8 Tempi di conservazione dei dati 1. I dati acquisiti dal Sistema informativo sono conservati, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, per un quinquennio a decorrere dalla conclusione dell'erogazione del beneficio, tranne le informazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) numeri 1), 2) e 3), necessarie al fine di consentire le attivita' di controllo sui requisiti dichiarati, conservate per un periodo di dieci anni dalla data di dichiarazione del requisito.