Art. 8. Domande di prosecuzione 1. Gli enti locali che hanno ricevuto un finanziamento a valere sulle risorse del FNPSA e hanno posto in essere attivita' e servizi di accoglienza possono presentare domanda di prosecuzione del progetto entro nove mesi dalla scadenza del periodo di finanziamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto. 2. La domanda di prosecuzione e' presentata con le modalita' di cui all'art. 6, comma 2. 3. Ai fini della presentazione della domanda di cui al comma 1 e' richiesta la seguente documentazione: a) istanza di finanziamento, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente locale o da soggetto delegato con potere di firma; b) piano finanziario preventivo, sulla base di quanto indicato dall'art. 12; c) dichiarazione recante l'indicazione delle strutture di accoglienza utilizzate e con l'impegno, in caso di sostituzione, a rispettare le prescrizioni di cui agli articoli 19 e 21; d) dichiarazione attestante la sussistenza, in caso di gestione affidata a terzi, dei requisiti richiesti per l'ente attuatore, ovvero l'impegno a individuare un ente attuatore in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10. Gli enti locali possono presentare richiesta di prosecuzione delle attivita' progettuali per un numero di posti di accoglienza non superiore a quelli attivi alla data dell'istanza.