Art. 8 
 
                  Disposizioni in materia di accisa 
                       sul gasolio commerciale 
 
  1. All'articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni amministrative e penali, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «Per ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui  al
presente comma e' riconosciuto, entro il limite  quantitativo  di  un
litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo di cui al comma 2, per
ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  ai  consumi  di
gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  4  dell'articolo  24-ter
          del citato  decreto  legislativo  n.  504  del  1995,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 24-ter (Gasolio commerciale). - 1. - 3. Omissis 
                4. Il rimborso dell'onere conseguente  alla  maggiore
          accisa applicata al gasolio commerciale e'  determinato  in
          misura pari alla differenza tra l'aliquota  di  accisa  sul
          gasolio usato come carburante, di  cui  all'allegato  I,  e
          quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del
          predetto rimborso, i  soggetti  di  cui  ai  commi  2  e  3
          presentano apposita  dichiarazione  al  competente  ufficio
          dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  entro  il  mese
          successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui
          e'  avvenuto  il  consumo  del  gasolio  commerciale.   Per
          ciascuno dei predetti trimestri,  il  rimborso  di  cui  al
          presente   comma   e'   riconosciuto,   entro   il   limite
          quantitativo di un litro di gasolio consumato,  da  ciascun
          veicolo di cui al comma 2,  per  ogni  chilometro  percorso
          dallo stesso veicolo. 
                Omissis.»