Art. 8 
 
 
               Durata massima delle misure protettive 
 
    1.  La  durata  complessiva  delle  misure  protettive  non  puo'
superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi,  inclusi
eventuali rinnovi o proroghe. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.