Art. 8 
 
             Incentivi per l'impresa e per il lavoratore 
 
  1. Al datore di  lavoro  che  comunica  alla  piattaforma  digitale
dedicata al Rdc nell'ambito del SIUPL  le  disponibilita'  dei  posti
vacanti, e che su tali posti assuma a  tempo  pieno  e  indeterminato
soggetti beneficiari di Rdc, anche attraverso l'attivita'  svolta  da
un  soggetto  accreditato  di  cui  all'articolo   12   del   decreto
legislativo  14  settembre  2015,  n.  150,  e'  riconosciuto,  ferma
restando  l'aliquota  di  computo  delle  prestazioni  previdenziali,
l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a carico del datore di lavoro e del lavoratore,  con  esclusione  dei
premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo  mensile
del Rdc percepito dal lavoratore  all'atto  dell'assunzione,  per  un
periodo pari alla differenza tra 18 mensilita' e quello  gia'  goduto
dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili
e non inferiore a cinque mensilita'. In  caso  di  rinnovo  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e' concesso nella misura fissa di
5  mensilita'.  L'importo  massimo  di  beneficio  mensile  non  puo'
comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi  previdenziali  e
assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore  assunto
per le mensilita' incentivate, con esclusione dei premi e  contributi
dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario di  Rdc,
il datore di lavoro e' tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito
maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo  116,  comma  8,
lettera a), della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  salvo  che  il
licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.  Il
datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario  di
Rdc stipula, presso il centro per l'impiego, ove necessario, un patto
di formazione, con il quale garantisce al  beneficiario  un  percorso
formativo o di riqualificazione professionale. 
  2. Gli enti di formazione accreditati possono  stipulare  presso  i
centri  per  l'impiego  e  presso  i  soggetti  accreditati  di   cui
all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale
possibilita' sia prevista da leggi regionali, un Patto di  formazione
con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o  di
riqualificazione professionale, anche mediante il  coinvolgimento  di
Universita' ed enti pubblici di ricerca, secondo i piu' alti standard
di qualita' della formazione e sulla base di indirizzi  definiti  con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  utilizzando  a  tal
fine, le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. Se in seguito a questo  percorso  formativo  il
beneficiario di Rdc  ottiene  un  lavoro,  coerente  con  il  profilo
formativo sulla base di un  contratto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e
indeterminato,  al  datore  di  lavoro  che  assume,  ferma  restando
l'aliquota   di   computo   delle   prestazioni   previdenziali,   e'
riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali  e
assistenziali a carico del datore di lavoro  e  del  lavoratore,  con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite  della
meta' dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore  all'atto
dell'assunzione,  per  un  periodo  pari  alla  differenza   tra   18
mensilita' e quello gia' goduto dal beneficiario stesso e,  comunque,
non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilita' per
meta' dell'importo del Rdc. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo
3,  comma  6,  l'esonero  e'  concesso  nella  misura  fissa  di  sei
mensilita' per meta' dell'importo  del  Rdc.  L'importo  massimo  del
beneficio mensile comunque non puo' eccedere l'ammontare  totale  dei
contributi previdenziali e  assistenziali  a  carico  del  datore  di
lavoro e del lavoratore assunto per le  mensilita'  incentivate,  con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La restante meta'
dell'importo  mensile  del  Rdc  percepito  dal  lavoratore  all'atto
dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e non inferiore a
sei mensilita'  per  meta'  dell'importo  del  Rdc,  e'  riconosciuta
all'ente di formazione accreditato che  ha  garantito  al  lavoratore
assunto  il  predetto  percorso  formativo  o   di   riqualificazione
professionale, sotto  forma  di  sgravio  contributivo  applicato  ai
contributi  previdenziali  e  assistenziali  dovuti  per   i   propri
dipendenti sulla base delle stesse regole valide  per  il  datore  di
lavoro che assume il beneficiario del Rdc. Nel caso di  licenziamento
del beneficiario  del  Rdc,  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  alla
restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle  sanzioni  civili
di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta  causa  o
per giustificato motivo. Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
puo' stipulare convenzioni con la Guardia di finanza per le attivita'
di  controllo  nei  confronti  dei  beneficiari  del  Rdc  e  per  il
monitoraggio delle attivita' degli  enti  di  formazione  di  cui  al
presente comma. 
  3. Le  agevolazioni  previste  ai  commi  1  e  2  si  applicano  a
condizione  che  il  datore  di   lavoro   realizzi   un   incremento
occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri
fissati  dall'articolo  31,  comma  1,  lettera   f),   del   decreto
legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori  a
tempo  indeterminato.  Il  diritto  alle  predette  agevolazioni   e'
subordinato al rispetto degli  ulteriori  principi  generali  di  cui
all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015. 
  4. Ai beneficiari  del  Rdc  che  avviano  un'attivita'  lavorativa
autonoma o di impresa individuale o una societa' cooperativa entro  i
primi dodici mesi di fruizione del Rdc e'  riconosciuto  in  un'unica
soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilita' del Rdc, nei
limiti di 780 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione
del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico. 
  5. Il diritto alla fruizione degli incentivi  di  cui  al  presente
articolo  e'  subordinato  al  rispetto  delle  condizioni  stabilite
dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  6. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  concesse  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del  regolamento  (UE)
n.  717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura. 
  7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono  compatibili  e
aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo  1,  comma  247,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui  il  datore  di
lavoro  abbia  esaurito  gli  esoneri  contributivi  in  forza  della
predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi  contributivi  di  cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito
di imposta per il datore di lavoro.  Con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite  le  modalita'
di accesso al predetto credito di imposta.