Art. 8 
 
                      Funzionamento degli STED 
 
  1. Ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati ad accedere
agli STED si applica in quanto compatibile la disciplina  vigente  in
materia di accesso agli sportelli delle Capitanerie di  porto,  degli
Uffici circondariali marittimi e degli UMC, nonche'  le  disposizioni
contenute nella legge 8 agosto 1991, n. 264. 
  2. Lo STED, effettuata la verifica di cui all'articolo 5, comma  3,
prende in carico le richieste di cui all'articolo 5, comma 2, secondo
le direttive dell'UCON. Il rilascio delle licenze  di  navigazione  e
dei  relativi  tagliandi  di   aggiornamento,   il   rilascio   delle
autorizzazioni  alla   navigazione   temporanea   e   delle   licenze
provvisorie e' subordinato alla presentazione della dichiarazione  di
costruzione o importazione (DCI) di cui  all'articolo  13,  comma  5,
conforme  al  modello  approvato  con  provvedimento  del  Ministero,
rilasciata dalle associazioni maggiormente rappresentative sul  piano
nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b). Le istanze  non
corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle  imposte  e
dei diritti dovuti o dal contestuale versamento degli stessi, nonche'
dalla DCI, non sono prese in considerazione. 
  3. Ricevuta l'istanza,  lo  STED  provvede,  secondo  le  modalita'
stabilite  dal  Ministero,  a  trasmettere  in  via   telematica   le
informazioni  necessarie  al  CED  unitamente   alla   documentazione
presentata  dal  richiedente,   al   documento   di   identita'   del
richiedente, alla DCI e alle attestazioni di versamento delle imposte
e dei diritti dovuti. 
  4. Acquisite le informazioni e le documentazioni di cui al comma 3,
il CED attribuisce, in modo automatico,  un  numero  progressivo  che
individua  l'ordine  cronologico  di  presentazione  delle   istanze.
Verificata la  congruenza  dei  dati  ricevuti  con  quelli  presenti
nell'ATCN, il CED procede all'aggiornamento dell'archivio,  autorizza
lo STED alla stampa del documento di navigazione richiesto e  assegna
l'eventuale  numero  di  iscrizione,  generato  automaticamente   dal
sistema  informativo,  dopo  la  validazione  dell'istanza  da  parte
dell'UCON. 
  5.  In  caso  di  irregolarita'  accertate   successivamente   alla
emissione dei documenti di navigazione, effettuata anche dagli  STED,
l'UCON  dispone  la  cancellazione  motivata  dei  documenti   stessi
dall'ATCN,  anche  su  segnalazione  degli  organi  di  polizia   che
provvedono al loro ritiro. L'UCON segnala le irregolarita'  accertate
all'autorita' competente, al fine della eventuale applicazione  delle
sanzioni previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1991, n.  264,
anche nei confronti degli studi di consulenza, nonche', con  riguardo
ai raccomandatari, in base all'articolo 13 della legge 4 aprile 1977,
n. 135. 
  6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, sentito il Garante per la protezione  dei  dati
personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo  4,  del  regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  27  aprile
2016, sono disciplinate, ai sensi  dell'articolo  2,  comma  222-ter,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le modalita'  e  la  tempistica
per lo scarto degli atti di archivio della documentazione di  cui  al
comma 2, trasmessa all'UCON in formato elettronico ai sensi del comma
3. 
 
          Note all'art. 8: 
 
              - Si riporta l'art. 9 della citata legge 8 agosto 1991,
          n. 264: 
              «Art. 9 (Vigilanza e sanzioni). - 1. Le  province  e  i
          comuni vigilano sull'applicazione della presente legge. 
              2. Il presidente della provincia, anche  su  iniziativa
          dei comuni,  emana,  in  caso  di  accertate  irregolarita'
          nell'esercizio  dell'attivita'   di   consulenza   per   la
          circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle
          tariffe minime e massime stabilite ai  sensi  dell'art.  8,
          atto  di  diffida.  Ove   siano   accertate   irregolarita'
          persistenti   o   ripetute,   si   applica   la    sanzione
          amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire  un
          milione a lire cinque milioni  e  l'autorizzazione  di  cui
          all'art. 3 e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi. 
              3. Oltre che nel caso di cui al comma  4  dell'art.  7,
          l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza
          per la circolazione dei  mezzi  di  trasporto  e'  revocata
          quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 e  quando
          siano  accertati  gravi  abusi.  In  quest'ultimo  caso  si
          applica altresi' la sanzione amministrativa  del  pagamento
          di una somma da lire due  milioni  a  lire  dieci  milioni,
          salva l'eventuale responsabilita' civile e penale. 
              4. Chiunque esercita l'attivita' di consulenza  per  la
          circolazione  dei  mezzi  di  trasporto  senza  essere   in
          possesso della prescritta autorizzazione e' punito  con  la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  lire
          cinque milioni a lire venti milioni. Ove  difetti  altresi'
          l'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5 si
          applica l'art. 348 del codice penale.». 
              - Si riporta l'art. 13  della  citata  legge  4  aprile
          1977, n. 135: 
              «Art. 13. - Il raccomandatario marittimo che  viola  il
          segreto professionale o che si rende colpevole di  abusi  o
          mancanze nell'esercizio della sua professione o comunque di
          fatti non conformi alla dignita' e al decoro  professionale
          e' sottoposto a procedimento disciplinare. 
              Le sanzioni disciplinari  che  la  commissione  di  cui
          all'art. 7 puo' infliggere, presa visione degli atti e  dei
          documenti, assunte  le  informazioni  del  caso  e  sentito
          l'interessato, sono le seguenti: 
                a) richiamo verbale; 
                b) ammonimento scritto; 
                c) censura pubblica; 
                d) sospensione a tempo determinato  non  superiore  a
          sei mesi; 
                e) radiazione  dall'elenco  con  incameramento  della
          cauzione. 
              Per  il  mancato  rispetto   delle   tariffe   previste
          dall'art. 16 nonche' delle norme previste  dall'art.  3  la
          commissione commina la sospensione a tempo determinato, non
          superiore a sei mesi. In caso di recidiva viene pronunciata
          la radiazione dall'elenco. 
              La  radiazione  e'  inoltre   pronunciata   contro   il
          raccomandatario marittimo che sia stato condannato per  uno
          dei delitti indicati nell'art. 9, lettera  d),  oppure  che
          abbia, con  la  sua  condotta,  compromesso  gravemente  la
          propria reputazione e la dignita' della professione. 
              Le sanzioni di cui al precedente secondo comma,  tranne
          quelle di cui  alle  lettere  a)  e  b),  sono  comunicate,
          qualora siano divenute definitive, alle autorita' marittime
          competenti e pubblicate nell'albo della camera di commercio
          e nel Foglio degli annunci  legali  della  provincia  nella
          quale l'iscritto svolge la sua attivita'.». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  36,  paragrafo   4,   del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 27 aprile 2016, si veda nelle  note  all'art.
          7. 
              - Per il testo dell'art. 2, comma 222-ter, della  legge
          23 dicembre 2009, n. 191, si veda nelle note alle premesse.