Art. 8 
 
            Disposizioni in materia di spese di giustizia 
 
  1.  Dopo  l'articolo  115  del  testo  unico   delle   disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e'
inserito il seguente: 
  «Art. 115-bis (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese per  la
difesa di persona  nei  cui  confronti  e'  emesso  provvedimento  di
archiviazione  o  sentenza  di   non   luogo   a   procedere   o   di
proscioglimento nel caso di legittima difesa). - 1. L'onorario  e  le
spese spettanti al difensore,  all'ausiliario  del  magistrato  e  al
consulente tecnico di parte di persona nei cui  confronti  e'  emesso
provvedimento  di  archiviazione  motivato  dalla  sussistenza  delle
condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del
codice  penale  o  sentenza  di  non   luogo   a   procedere   o   di
proscioglimento perche' il fatto  non  costituisce  reato  in  quanto
commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo  52,  commi
secondo, terzo e quarto, del codice penale nonche'  all'articolo  55,
secondo comma, del medesimo codice,  sono  liquidati  dal  magistrato
nella misura e con le modalita' previste dagli articoli 82 e 83 ed e'
ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel  caso  in  cui  il
difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di  un  distretto  di
corte  d'appello  diverso  da   quello   dell'autorita'   giudiziaria
procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le
spese documentate e le indennita' di trasferta  nella  misura  minima
consentita. 
  2. Nel caso in cui, a  seguito  della  riapertura  delle  indagini,
della revoca o della impugnazione  della  sentenza  di  non  luogo  a
procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia
pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di
ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata». 
  2. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutati in  590.940  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi da  ripartire»  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.