Art. 8 
 
                     Uffici scolastici regionali 
 
  1. Gli  uffici  scolastici  sono  uffici  di  livello  dirigenziale
generale o, in relazione alla popolazione studentesca della  relativa
Regione, di livello non generale,  cui  sono  assegnate  le  funzioni
individuate nel comma  2.  Gli  uffici  scolastici  hanno  dimensione
regionale, secondo le indicazioni  di  cui  al  comma  7.  Il  numero
complessivo degli uffici scolastici regionali e' di 18, di cui 15  di
livello dirigenziale generale. 
  2. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto  delle  norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle  prestazioni,
sull'attuazione  degli  ordinamenti  scolastici,   sui   livelli   di
efficacia dell'azione  formativa  e  sull'osservanza  degli  standard
programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale  di  propria
competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla
costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione
a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30  giugno  1999,  n.
233. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico  regionale  adotta,
per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e  stipula  i
contratti individuali di lavoro. Per gli uffici scolastici  regionali
in cui e' preposto un dirigente di livello non generale, il dirigente
di livello generale della Direzione generale per le risorse umane  la
programmazione e il reclutamento adotta,  su  proposta  del  predetto
dirigente titolare dell'ufficio scolastico  regionale,  gli  atti  di
incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i  dirigenti
di seconda fascia. Provvede alla gestione amministrativa e  contabile
delle  attivita'  strumentali,  contrattuali   e   convenzionali   di
carattere   generale,   comuni   agli   uffici   dell'amministrazione
regionale. Al fine di assicurare  la  continuita'  istituzionale  del
servizio scolastico  a  salvaguardia  dei  diritti  fondamentali  dei
cittadini, attiva la politica  scolastica  nazionale  sul  territorio
supportando la flessibilita' organizzativa, didattica  e  di  ricerca
delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con  quella  dei
comuni,  delle  province  e  della   regione   nell'esercizio   delle
competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo  sviluppo
della relativa  offerta  sul  territorio  in  collaborazione  con  la
regione e gli enti locali;  cura  i  rapporti  con  l'amministrazione
regionale e con gli enti locali, per quanto  di  competenza  statale,
per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche'
l'istruzione  e   formazione   tecnica   superiore   e   i   rapporti
scuola-lavoro;  esercita  la  vigilanza  sulle  scuole  non   statali
paritarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in  Italia;
svolge attivita' di verifica e  di  vigilanza  al  fine  di  rilevare
l'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche; valuta  il
grado di realizzazione del piano  per  l'offerta  formativa;  assegna
alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale  ed
esercita tutte le competenze, ivi comprese  le  relazioni  sindacali,
non  attribuite  alle  istituzioni  scolastiche   o   non   riservate
all'Amministrazione   centrale;   assicura   la   diffusione    delle
informazioni;  esercita  le  attribuzioni,  assumendo  legittimazione
passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale
della scuola,  nonche'  del  personale  amministrativo  in  servizio;
supporto  alle  istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali,  in
raccordo  con  la  Direzione  generale  per  le  risorse   umane   la
programmazione e il reclutamento, in  merito  alla  assegnazione  dei
fondi alle medesime istituzioni. L'Ufficio scolastico regionale cura,
inoltre, le attivita' connesse ai  procedimenti  per  responsabilita'
penale,  amministrativo-contabile  e  disciplinare   a   carico   del
personale  amministrativo   in   servizio   nell'Ufficio   scolastico
regionale esclusi i dirigenti  di  prima  fascia  e  fatte  salve  le
competenze di cui all'articolo 5, comma 7 e all'articolo 7, comma  4,
lettera o). 
  3.  L'Ufficio  scolastico  regionale  e'  organizzato   in   uffici
dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni
sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi  e
di  monitoraggio  in  coordinamento   con   le   direzioni   generali
competenti.  Tali  uffici  svolgono,  in  particolare,  le   funzioni
relative  alla  assistenza,  alla  consulenza  e  al  supporto,  agli
istituti  scolastici  autonomi  per  le  procedure  amministrative  e
amministrativo-contabili in coordinamento con la  Direzione  generale
per le risorse  umane  la  programmazione  e  il  reclutamento;  alla
gestione  delle  graduatorie  e  alla  gestione   dell'organico   del
personale docente, educativo e Ata ai  fini  dell'assegnazione  delle
risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto  e
alla consulenza agli  istituti  scolastici  per  la  progettazione  e
innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri
attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di  scuole;  al
monitoraggio  dell'edilizia  scolastica  e  della   sicurezza   degli
edifici;  allo  stato  di  integrazione   degli   alunni   immigrati;
all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento
con le direzioni generali competenti; al raccordo ed interazione  con
le autonomie locali per la migliore  realizzazione  dell'integrazione
scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed  incentivazione
della partecipazione studentesca; al raccordo con  i  comuni  per  la
verifica dell'osservanza dell'obbligo  scolastico;  alla  cura  delle
relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali. 
  4.  Presso  ciascun  ufficio  scolastico  regionale  e'  costituito
l'organo collegiale di cui all'articolo  75,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  nei  confronti  di
dirigenti preposti agli Uffici scolastici  regionali  sono  formulate
dal Capo del Dipartimento per la programmazione e la  gestione  delle
risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali,  sentito  il  Capo  del
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. 
  6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di  Trento
e  di  Bolzano  continuano  ad  applicarsi,   per   quanto   concerne
l'organizzazione  dell'amministrazione  scolastica,  le  disposizioni
previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione  o  in
base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi
l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto  in  materia  di
pubblica  istruzione  adottate  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 14 maggio 1985, n. 246. 
  7. Gli Uffici scolastici regionali  sotto  elencati  si  articolano
negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati,  i  cui
compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8: 
    a) l'Ufficio  scolastico  regionale  per  l'Abruzzo,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 5 uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  6  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello non generale, si articola  in  n.  4
uffici dirigenziali non generali e in n. 5 posizioni dirigenziali non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    c) l'Ufficio scolastico regionale per  la  Calabria,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  9  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    d) l'Ufficio scolastico regionale per  la  Campania,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  10
uffici dirigenziali non generali e in n.  14  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, di cui e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  11
uffici dirigenziali non generali e in n.  12  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    f) l'Ufficio scolastico regionale per il  Friuli-Venezia  Giulia,
di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si  articola  in
n. 6 uffici dirigenziali non generali, di cui n.  1  ufficio  per  la
trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in  lingua  slovena
ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38,  e  in
n. 7 posizioni dirigenziali non  generali  per  l'espletamento  delle
funzioni tecnico-ispettive; 
    g) l'Ufficio  scolastico  regionale  per  il  Lazio,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  10
uffici dirigenziali non generali e in n.  13  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    h) l'Ufficio scolastico regionale  per  la  Liguria,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 5 uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  6  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    i) l'Ufficio scolastico regionale per la  Lombardia,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  14
uffici dirigenziali non generali e in n.  16  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    l) l'Ufficio scolastico  regionale  per  le  Marche,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  5  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    m) l'Ufficio scolastico  regionale  per  il  Molise,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello non generale, si articola  in  n.  4
uffici dirigenziali non generali e in n. 3 posizioni dirigenziali non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    n) l'Ufficio scolastico regionale per  il  Piemonte,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  10
uffici dirigenziali non generali e in n.  10  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    o) l'Ufficio scolastico  regionale  per  la  Puglia,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 7 uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  9  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    p) l'Ufficio scolastico regionale per  la  Sardegna,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 8 uffici
dirigenziali non generali  e  in  n.  7  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    q) l'Ufficio scolastico regionale  per  la  Sicilia,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  11
uffici dirigenziali non generali e in n.  13  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    r) l'Ufficio scolastico regionale  per  la  Toscana,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  12
uffici dirigenziali non generali e in n.  13  posizioni  dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    s)  l'Ufficio  scolastico  regionale  per  l'Umbria,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello non generale, si articola  in  n.  4
uffici dirigenziali non generali e in n. 4 posizioni dirigenziali non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
    t) l'Ufficio scolastico  regionale  per  il  Veneto,  di  cui  e'
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 8 uffici
dirigenziali non generali, e  in  n.  9  posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive. 
  8.  Su   proposta   dell'Ufficio   scolastico   regionale,   previa
informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il  Ministro,
sentite  le  organizzazioni  sindacali  nazionali  aventi  titolo   a
partecipare alla contrattazione, adotta il  decreto  ministeriale  di
natura non regolamentare  per  la  definizione  organizzativa  e  dei
compiti degli uffici di livello dirigenziale non  generale  istituiti
presso ciascun ufficio territoriale. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma  degli
          organi  collegiali  territoriali  della  scuola,  a   norma
          dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999, n. 170: 
                «Art. 4 (Consigli regionali dell'istruzione). - 1. E'
          istituito,  presso  ogni   ufficio   periferico   regionale
          dell'amministrazione   della   pubblica   istruzione,    il
          consiglio regionale dell'istruzione. Il consiglio  dura  in
          carica tre anni ed ha competenze consultive e  di  supporto
          all'amministrazione  a  livello  regionale.  Esso   esprime
          pareri  obbligatori   in   materia   di   autonomia   delle
          istituzioni scolastiche, di  attuazione  delle  innovazioni
          ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e di
          integrazione tra istruzione e formazione professionale,  di
          educazione  permanente,  di  politiche   compensative   con
          particolare riferimento all'obbligo formativo e al  diritto
          allo studio, di reclutamento e mobilita' del personale,  di
          attuazione degli organici funzionali di istituto. 
                2. Il consiglio esprime all'organo competente  parere
          obbligatorio  sui  provvedimenti  relativi   al   personale
          docente per i quali la  disciplina  sullo  stato  giuridico
          preveda il parere di un organo collegiale  a  tutela  della
          liberta' di insegnamento. 
                3. Il consiglio  e'  costituito  dai  presidenti  dei
          consigli scolastici  locali,  da  componenti  eletti  dalla
          rappresentanza  del  personale  della  scuola  statale  nei
          consigli scolastici locali e da tre componenti  eletti  dai
          rappresentanti  delle  scuole  pareggiate,   parificate   e
          legalmente riconosciute nei consigli  locali  e  da  cinque
          rappresentanti     designati      dalle      organizzazioni
          rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.  Del
          consiglio fa parte di  diritto  il  dirigente  dell'ufficio
          periferico regionale. 
                4. Il numero complessivo dei  componenti  eletti  dai
          consigli scolastici locali in rappresentanza del  personale
          scolastico in servizio  nella  regione  e'  determinato  in
          proporzione  al  numero  degli  appartenenti  al  personale
          dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario  in
          servizio nelle scuole statali: 14  e  16  seggi  quando  il
          suddetto  personale  sia  rispettivamente  in  numero   non
          superiore  e  superiore   a   50.000.   E'   garantita   la
          rappresentanza di tre ovvero quattro  unita'  di  personale
          docente per ciascun grado di istruzione nonche'  di  almeno
          un  dirigente  scolastico  e  di  un   rappresentante   del
          personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 
                5. Il consiglio elegge nel suo  seno,  a  maggioranza
          assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora  nella
          prima votazione non si raggiunga la  predetta  maggioranza,
          il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti. 
                6. All'interno del consiglio e' istituita un'apposita
          sezione, della quale  fanno  parte  i  docenti  eletti  dal
          personale della scuola, per  l'esercizio  delle  competenze
          consultive di cui al comma 2. 
                7.  Le  deliberazioni  adottate  dal   consiglio   in
          assemblea generale sono valide se e' presente un terzo  dei
          componenti.   Tutti   i   pareri,   ivi   compresi   quelli
          obbligatori, sono resi nel termine  di  trenta  giorni.  In
          casi  di  particolare  urgenza  il  dirigente  dell'ufficio
          periferico regionale puo' assegnare un termine diverso, non
          inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o
          quello  inferiore  assegnato   dal   dirigente,   si   puo'
          prescindere dal parere. 
                8. Il consiglio, nella prima seduta successiva al suo
          insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la
          organizzazione  dei  propri  lavori  e  l'attribuzione   di
          specifiche   competenze   ad   apposite   commissioni.   Il
          regolamento   puo'   prevedere   la   composizione   e   il
          funzionamento  di  una  giunta  esecutiva  presieduta   dal
          dirigente dell'ufficio periferico regionale. 
                9. Il  dirigente  dell'ufficio  periferico  regionale
          provvede alla costituzione di una segreteria del  consiglio
          regionale dell'istruzione. 
                10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede
          nella  regione  Friuli-Venezia  Giulia  e'   istituito   un
          consiglio  regionale  dell'istruzione  per  le  scuole  con
          lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti
          del personale delle predette  scuole  statali,  pareggiate,
          parificate e legalmente riconosciute  eletti  nei  consigli
          scolastici locali, nonche' da tre rappresentanti  designati
          dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e
          dei  lavoratori.  Ai  predetti  consigli  si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. 
                11. I termini  e  le  modalita'  per  l'elezione  dei
          componenti  dei  consigli  regionali  sono  stabiliti   con
          l'ordinanza di cui all'art. 2, comma 9.». 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  31  marzo
          1998, n. 112 si vedano le note all'art. 5. 
              - Per i riferimenti all'art. 75, comma 3 e all'art.  5,
          comma 5, lettere f) e g) del decreto legislativo 30  luglio
          1999, n. 300, si vedano le note alle premesse. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio
          1985, n. 246, recante «Norme di  attuazione  dello  statuto
          della regione siciliana in materia di pubblica istruzione»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno  1985,  n.
          135. 
              - Si riporta l'art. 13 della legge 23 febbraio 2001, n.
          38, recante «Norme a  tutela  della  minoranza  linguistica
          slovena della regione  Friuli-Venezia  Giulia»,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2001, n. 56: 
                «Art. 13 (Organi per l'amministrazione scolastica). -
          1. Per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione
          in lingua slovena, presso  l'ufficio  scolastico  regionale
          del Friuli-Venezia Giulia e' istituito uno speciale ufficio
          diretto da un dirigente  regionale  nominato  dal  Ministro
          della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei
          ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica
          e tra i dirigenti scolastici delle  scuole  con  lingua  di
          insegnamento slovena. Tale ufficio  provvede  a  gestire  i
          ruoli del personale  delle  scuole  e  degli  istituti  con
          lingua di insegnamento slovena. 
                2. Al personale dell'ufficio di cui  al  comma  1  e'
          richiesta la piena conoscenza della lingua slovena. 
                3. Al fine di soddisfare  le  esigenze  di  autonomia
          dell'istruzione  in  lingua   slovena   e'   istituita   la
          Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua
          slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma
          1. La  composizione  della  Commissione,  le  modalita'  di
          nomina ed il suo  funzionamento  sono  disciplinati,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
          Comitato, entro diciotto mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente  legge.  La  Commissione  di  cui  al
          presente comma  sostituisce  quella  prevista  dall'art.  9
          della legge 22 dicembre 1973, n. 932,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'art. 24 della presente legge. 
                4. Per le finalita' di cui al  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa massima di lire 895  milioni  annue  a
          decorrere dall'anno 2001 .».