Art. 8 Segreterie dei sottosegretari di Stato 1. Le segreterie dei sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi sottosegretari. 2. I Capi segreteria ed i segretari particolari dei sottosegretari di Stato sono nominati dai sottosegretari interessati, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria. 3. Alla segreteria di ciascuno dei sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria ed al segretario particolare, e' assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unita'; in sostituzione di non piu' di due delle predette unita' possono essere nominati estranei all'amministrazione, nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 9, comma 2, assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario di Stato.