Art. 8 
 
Misure  straordinarie  per  l'eliminazione  dell'arretrato   relativo
     all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive 
 
  1. Al fine di  dare  attuazione  ad  un  programma  di  interventi,
temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare,  anche  mediante
l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo  ai  procedimenti
di  esecuzione  delle  sentenze  penali  di  condanna,   nonche'   di
assicurare  la  piena  efficacia  dell'attivita'  di  prevenzione   e
repressione dei reati, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad
assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro  a  tempo
determinato  di  durata  annuale,  anche  in  sovrannumero   rispetto
all'attuale dotazione organica e alle assunzioni gia' programmate, in
aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  ordinarie   e   straordinarie
previste a legislazione vigente, un contingente massimo di 800 unita'
di personale amministrativo non dirigenziale, di cui  200  unita'  di
Area I/F2 e 600 unita' di Area II/F2. L'assunzione  di  personale  di
cui al primo periodo e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  in  deroga  ai
limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio  2010,  n.  122,  con  le  modalita'   semplificate   di   cui
all'articolo 14, comma 10-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
nonche'  mediante  l'avviamento  degli  iscritti   nelle   liste   di
collocamento secondo le procedure previste dall'articolo 35, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'
mediante lo  scorrimento  delle  graduatorie  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. L'amministrazione giudiziaria
puo' indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei
soggetti  che  hanno  maturato  i  titoli  di   preferenza   di   cui
all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114. 
  2. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni  del
comma 1, quantificati in euro 3.861.324 per l'anno  2019  e  in  euro
27.029.263 per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo  delle  risorse  iscritte  sul  Fondo  per  il   federalismo
amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.
59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.