Art. 8 Ufficio legislativo 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro si avvale dell'Ufficio legislativo. A tal fine, l'Ufficio legislativo provvede, in collaborazione con gli altri uffici e dipartimenti, anche avvalendosi di commissioni di studio istituite dal Ministro, ed assicurando il rispetto dei principi e criteri di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo, allo studio, esame, promozione ed attuazione dell'attivita' normativa. 2. L'Ufficio legislativo attende, inoltre, all'analisi tecnico-normativa ed all'analisi dell'impatto e della regolamentazione; fornisce pareri alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle questioni di legittimita' costituzionale delle leggi e sulla compatibilita' costituzionale delle leggi regionali e, alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'interpretazione delle leggi; provvede, infine, all'esame dei provvedimenti sottoposti al visto del Guardasigilli. 3. L'Ufficio legislativo cura il coordinamento delle attivita' connesse all'effettuazione dell'analisi di impatto regolamentare e della valutazione dell'impatto della regolamentazione a norma dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, coinvolgendo le articolazioni dell'amministrazione interessate.
Note all'art. 8: - Per gli articoli 4 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 7 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione (art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.». - Per l'articolo 14, comma 9, della citata legge 28 novembre 2005, n. 246, vedi nelle note alle premesse.