Art. 8 
 
 
Direzione  generale  per  l'approvvigionamento,  l'efficienza  e   la
                      competitivita' energetica 
 
  1. La Direzione generale per l'approvvigionamento,  l'efficienza  e
la  competitivita'  energetica  si  articola  in  uffici  di  livello
dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: 
    a)  attuazione  e  monitoraggio  del  Piano  nazionale  integrato
energia e clima in coordinamento con la  Direzione  generale  per  le
infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici  e  geominerari,
definizione   della   tempistica   attuativa   per   le   misure   di
decarbonizzazione, inclusa la  programmazione  del  phase  out  della
produzione di energia elettrica dal carbone; programmi, sviluppo  dei
piani per la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra; 
    b) promozione dell'efficienza energetica in tutti  i  settori  di
impiego e definizione  di  sistemi  di  qualificazione  e  normazione
tecnica  finalizzati  all'uso  efficiente  dell'energia;  definizione
degli strumenti e programmi di incentivazione, anche a  finanziamento
europeo, per il risparmio e  l'efficienza  energetica;  attivita'  in
materia di etichettatura energetica in coordinamento con la Direzione
generale per la politica industriale, l'innovazione e  le  piccole  e
medie imprese; 
    c) definizione di piani, strumenti di promozione  dello  sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia; sviluppo dei  sistemi  energetici
distribuiti e dell'autoproduzione e della partecipazione attiva della
domanda al mercato; autorizzazione degli impianti  di  produzione  di
energia rinnovabile, di competenza del Ministero sviluppo economico; 
    d) sviluppo  di  programmi  sulla  mobilita'  sostenibile,  quali
mobilita'  elettrica  e  altri  carburanti  alternativi,   biometano,
idrogeno, sviluppo  dell'uso  del  gas  naturale  liquefatto-GNL  nei
trasporti marittimi e terrestri pesanti, in raccordo per i profili di
relativa competenza con la Direzione generale di cui all'articolo  4;
razionalizzazione  e  adeguamento   della   rete   di   distribuzione
carburanti alle esigenze della mobilita' sostenibile; 
    e) promozione dell'utilizzo del GNL e  dell'idrogeno,  anche  per
usi industriali, e dell'offerta dei servizi all'utenza; 
    f) elaborazione di indirizzi e direttive per  l'organizzazione  e
il funzionamento dei mercati elettrico e del  gas,  promozione  della
concorrenza e promozione del mercato interno dell'energia elettrica e
del gas e del mercato dei prodotti petroliferi; 
    g)  monitoraggio  prezzi  all'ingrosso  e  sul  mercato   retail,
sviluppo della concorrenza dei mercati energetici anche ai fini della
competitivita' dei  settori  industriali;  strumenti  di  tutela  dei
consumatori  e  di  contrasto  alla  poverta'  energetica;   analisi,
monitoraggio e studi di settore; relazioni, promozione e gestione  di
accordi con organizzazioni, istituti ed enti di ricerca operanti  nei
settori di competenza; 
    h) rapporti, nelle  materie  assegnate  alla  Direzione,  con  le
associazioni, le  imprese,  i  concessionari  di  servizio  pubblico,
l'Autorita' di regolazione per energia reti e  ambiente,  l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato nonche' con gli enti  europei
di settore; 
    i) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti, nelle materie
di competenza della Direzione, con le societa': Gestore  dei  mercati
energetici - GME S.p.a., Gestore dei servizi elettrici - GSE  S.p.a.,
Acquirente  unico  S.p.a.,  Societa'  gestione  impianti  nucleari  -
SO.G.I.N. S.p.a. limitatamente  alle  attivita'  di  decommissioning,
salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, lettera r); 
    l) gestione e trasporto dei materiali  radioattivi,  indirizzi  e
monitoraggio sul programma di smantellamento degli impianti  nucleari
dismessi e deposito nazionale dei rifiuti nucleari; 
    m)  promozione  e  gestione  di  accordi  e  di  intese  per   la
partecipazione a progetti di cooperazione  e  di  ricerca  europei  e
internazionali finalizzati alla sicurezza, alla salvaguardia  e  alla
non  proliferazione  nucleare,  allo  sviluppo  tecnologico  e   alla
formazione delle risorse umane; 
    n) promozione, nelle materie di competenza  della  Direzione,  di
intese e accordi con le amministrazioni  statali,  le  regioni  e  le
amministrazioni  locali  per  assicurare  su  tutto   il   territorio
nazionale l'esercizio omogeneo delle  funzioni  amministrative  negli
ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa e  l'omogeneita'
nei livelli essenziali delle forniture; 
    o) rilascio titoli minerari  per  le  attivita'  di  prospezione,
ricerca e coltivazione  di  idrocarburi  previa  istruttoria  tecnica
della Direzione generale per le infrastrutture  e  la  sicurezza  dei
sistemi  energetici  e  geominerari;  redazione   e   attuazione   in
coordinamento con la Direzione generale per le  infrastrutture  e  la
sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, delle  pianificazioni
per la transizione energetica per la sostenibilita'  delle  attivita'
di ricerca e produzione di idrocarburi; 
    p) ufficio unico per gli espropri in materia di energia; 
    q) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti  delle
aliquote di prodotto e accordi con  le  regioni  per  l'utilizzazione
delle royalties a favore dei territori; 
    r) relazioni con le organizzazioni europee  ed  internazionali  e
con le Amministrazioni di altri Stati nei settori di attivita'  della
Direzione  in  coordinamento  con  la  Direzione  generale   per   le
infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici  e  geominerari;
predisposizione di norme e atti regolamentari per  il  recepimento  e
l'attuazione delle normative europee nelle materie di competenza. 
  2. Presso la Direzione generale operano la  Segreteria  tecnica  di
cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10,  per
il supporto tecnico alle funzioni attribuite alla Direzione medesima,
nonche', nelle  materie  di  competenza,  a  quelle  attribuite  alla
Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza  dei  sistemi
energetici e geominerari; il Comitato tecnico per la ristrutturazione
della rete di distribuzione di  carburanti  di  cui  all'articolo  1,
comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e il  Comitato  tecnico
consultivo biocarburanti costituito ai sensi dell'articolo 33,  comma
5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e  la  sezione
c) della Commissione per  gli  idrocarburi  e  le  risorse  minerarie
istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 78. 
 
          Note all'art. 8: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  22,  comma  2,  della
          legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante «Norme per l'attuazione
          del Piano energetico nazionale in materia di uso  razionale
          dell'energia, di risparmio energetico e di  sviluppo  delle
          fonti rinnovabili di energia»: 
              «2. Con il decreto  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          altresi' prevista presso la Direzione generale delle  fonti
          di energia e delle industrie di  base  la  costituzione  di
          un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non
          piu' di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile
          scelti fra docenti universitari, ricercatori e  tecnici  di
          societa' di capitale - con esclusione delle imprese private
          - specificamente operanti nel settore energetico,  di  enti
          pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del
          personale del Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di
          cui al  presente  comma  e'  determinato  con  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          di intesa  con  il  Ministro  del  tesoro,  in  misura  non
          inferiore   a   quello   spettante    presso    l'ente    o
          l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti
          pubblici sono collocati fuori  ruolo  per  l'intera  durata
          dell'incarico  o  nell'analoga   posizione   prevista   dai
          rispettivi ordinamenti.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  100,  della
          citata legge 4 agosto 2017, n. 124: 
              «100. Al fine di incrementare la concorrenzialita'  del
          mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle
          relative informazioni, la banca dati  istituita  presso  il
          Ministero dello sviluppo economico in attuazione  dell'art.
          51 della legge  23  luglio  2009,  n.  99,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e' ampliata
          con  l'introduzione  di  un'anagrafe  degli   impianti   di
          distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della  rete
          stradale   e   autostradale.   A   tal   fine,   in   vista
          dell'interoperabilita' tra le banche dati esistenti  presso
          il Ministero dello sviluppo economico  e  presso  l'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli relativamente al settore  della
          distribuzione dei carburanti, da realizzare, in  attuazione
          dei principi del capo  V  del  codice  dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre  2017,
          l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette,  entro  il
          30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il
          1° settembre 2017, i dati in  suo  possesso  relativi  agli
          stessi  impianti.  All'anagrafe   possono   accedere,   per
          consultazione, le regioni, l'amministrazione competente  al
          rilascio del titolo autorizzativo o concessorio,  l'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio  GPL.  Il
          Ministero dello sviluppo economico,  con  proprio  decreto,
          provvede  a  riorganizzare  il  comitato  tecnico  per   la
          ristrutturazione della rete  dei  carburanti  di  cui  alla
          delibera del Comitato interministeriale dei  prezzi  n.  18
          del 12 settembre 1989, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 218 del 18 settembre 1989,  riducendone  il  numero  dei
          componenti   e   prevedendo   la   partecipazione   di   un
          rappresentante  delle  regioni  e  di   un   rappresentante
          dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 33, comma 5-sexies, del
          decreto  legislativo  3  marzo   2011,   n.   28,   recante
          «Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da   fonti   rinnovabili,   recante
          modifica   e   successiva   abrogazione   delle   direttive
          2001/77/CE e 2003/30/CE»: 
              «5-sexies.  A  decorrere  dal  1°  gennaio   2013,   le
          competenze operative e gestionali  assegnate  al  Ministero
          delle politiche agricole, alimentari e forestali  ai  sensi
          del provvedimento  di  attuazione  dell'art.  2-quater  del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
          modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, sono attribuite al Ministero  dello  sviluppo
          economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei
          servizi  energetici  S.p.A.   Per   l'esercizio   di   tali
          competenze e' costituito presso il Ministero dello sviluppo
          economico  un  comitato  tecnico  consultivo  composto   da
          rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico,  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare, del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  e
          del Gestore dei servizi  energetici  S.p.A.,  con  oneri  a
          carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione  del  presente
          comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
          della finanza pubblica.». 
              - Si riporta il titolo del decreto del Presidente della
          Repubblica 14 maggio 2007, n. 78: 
                «Regolamento per il riordino degli organismi operanti
          presso il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  a  norma
          dell'art. 29 del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248».