Art. 8 Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili 1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di cui al presente articolo e' altresi' alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilita' ove nominato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».