Art. 8 
 
 
      Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili 
 
  1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il  comma
4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 1-bis, il  Fondo  di
cui al presente articolo e'  altresi'  alimentato  da  versamenti  da
parte di soggetti privati a titolo spontaneo  e  solidale.  Le  somme
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
successivamente riassegnate  al  medesimo  Fondo,  nell'ambito  dello
stato di previsione della spesa del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  secondo  modalita'  definite  con  decreto   del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per
la famiglia  e  la  disabilita'  ove  nominato,  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione.».