Art. 8 Modifiche all'articolo 18 del codice della giustizia contabile - Competenza territoriale 1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), del codice della giustizia contabile le parole: «quando il danno e' conseguenza di una pluralita' di condotte poste in essere in piu' ambiti regionali la sezione giurisdizionale competente si individua in ragione del luogo della condotta causalmente prevalente;» sono soppresse.
Note all'art. 8: - Si riporta l'articolo 18 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 18 (Competenza territoriale). - 1. Sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente: a) i giudizi di conto e di responsabilita' e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilita' pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti della regione, delle citta' metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonche' degli enti regionali; b) i giudizi di conto e di responsabilita' e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attivita' di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione; (Omissis).».