Art. 8 
 
                        Campo di applicazione 
 
  l. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche  modalita'
di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81  del
2008 negli ambienti di lavoro  degli  uffici  centrali  e  periferici
della Polizia di Stato e delle strutture del  Ministero  dell'interno
destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con
compiti in materia di ordine e  sicurezza  pubblica  individuate  dal
decreto interministeriale  di  cui  all'articolo  13,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 81 del 2008, relativamente al personale ivi in
servizio,  tenuto  conto  delle  particolari  esigenze  connesse   al
servizio espletato e delle peculiarita' organizzative. 
  2. Le particolari esigenze connesse al  servizio  espletato  ovvero
alle peculiarita' organizzative di cui all'articolo 3, comma  2,  del
decreto legislativo n. 81 del  2008,  sono  di  seguito  definite  in
relazione ai principi  e  alle  finalita'  istituzionali  volte  alla
salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica: 
    a) direzione  delle  attivita'  funzionali  all'espletamento  dei
compiti istituzionali; 
    b) capacita' e prontezza di impiego  del  personale  operativo  e
relativo addestramento; 
    c)   tutela   delle    informazioni    relative    all'efficienza
dell'apparato  organizzativo,  alla  tutela   dell'ordine   e   della
sicurezza pubblica e al contrasto della criminalita', per  le  quali,
nell'interesse della sicurezza nazionale, e' vietata la  divulgazione
ai sensi delle disposizioni vigenti; 
    d) particolarita' costruttive e  di  impiego  di  equipaggiamenti
speciali, strumenti di lavoro, armi,  mezzi  operativi  quali  unita'
navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico,
nonche' specifici impianti quali  poligoni  di  tiro,  laboratori  di
analisi,  palestre  e  installazioni  operative,  addestrative  e  di
vigilanza, anche con riferimento a quanto previsto dagli articoli  1,
comma 2, lettere d) e g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
17 e 74, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
  3. Fatto salvo il dovere di intervento anche in caso  di  personale
esposizione al pericolo, il personale appartenente  alla  Polizia  di
Stato deve  adottare  le  misure  di  sicurezza  e  protezione  anche
individuali predisposte per lo specifico impiego. 
  4. Negli immobili e nelle aree di pertinenza delle strutture di cui
al presente articolo sono salvaguardate, per le finalita' di  cui  al
comma 2, le caratteristiche strutturali, organizzative  e  funzionali
preordinate a realizzare: 
    a) un adeguato livello di protezione e di tutela del personale in
servizio, in relazione alle specifiche condizioni di  impiego,  anche
con riguardo alla prontezza  ed  efficacia  operativa  del  personale
medesimo, nonche' delle sedi  di  servizio,  installazioni  e  mezzi,
contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed
esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti e apparecchiature; 
    b) la sicurezza e la riservatezza delle telecomunicazioni  e  del
trattamento dei dati; 
    c) la  prevenzione  della  fuga  o  da  aggressioni,  nonche'  la
prevenzione di azioni  di  autolesionismo,  delle  persone  detenute,
arrestate, fermate o trattenute. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo degli articoli 3, comma 2 e 13, comma 3,
          del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note
          alle premesse. 
              - Per completezza d'informazione, si riporta  il  testo
          dell'art. 1, commi 1 e 2, lettere  d)  e  g),  del  decreto
          legislativo  27  gennaio  2010,  n.  17  (Attuazione  della
          direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica
          la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori): 
              «Art. 1 (Campo  d'applicazione).  -  1.  Le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  si  applicano  ai  seguenti
          prodotti, cosi' come definiti all'art. 2: 
                a) macchine; 
                b) attrezzature intercambiabili; 
                c) componenti di sicurezza; 
                d) accessori di sollevamento; 
                e) catene, funi e cinghie; 
                f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; 
                g) quasi-macchine. 
              2. Sono esclusi dal campo di applicazione del  presente
          decreto legislativo: 
              (Omissis). 
                d) le armi, incluse le armi da fuoco; 
              (Omissis). 
                g) le macchine appositamente progettate e costruite a
          fini militari o di mantenimento dell'ordine; 
              (Omissis).». 
              - Per il testo dell'art. 74, comma 2, lettera  c),  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (per  la  rubrica
          v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 15.