Art. 8 Campo di applicazione l. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche modalita' di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 negli ambienti di lavoro degli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica individuate dal decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativamente al personale ivi in servizio, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarita' organizzative. 2. Le particolari esigenze connesse al servizio espletato ovvero alle peculiarita' organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono di seguito definite in relazione ai principi e alle finalita' istituzionali volte alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica: a) direzione delle attivita' funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali; b) capacita' e prontezza di impiego del personale operativo e relativo addestramento; c) tutela delle informazioni relative all'efficienza dell'apparato organizzativo, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al contrasto della criminalita', per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, e' vietata la divulgazione ai sensi delle disposizioni vigenti; d) particolarita' costruttive e di impiego di equipaggiamenti speciali, strumenti di lavoro, armi, mezzi operativi quali unita' navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonche' specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, anche con riferimento a quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, lettere d) e g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 e 74, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008. 3. Fatto salvo il dovere di intervento anche in caso di personale esposizione al pericolo, il personale appartenente alla Polizia di Stato deve adottare le misure di sicurezza e protezione anche individuali predisposte per lo specifico impiego. 4. Negli immobili e nelle aree di pertinenza delle strutture di cui al presente articolo sono salvaguardate, per le finalita' di cui al comma 2, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare: a) un adeguato livello di protezione e di tutela del personale in servizio, in relazione alle specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa del personale medesimo, nonche' delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti e apparecchiature; b) la sicurezza e la riservatezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati; c) la prevenzione della fuga o da aggressioni, nonche' la prevenzione di azioni di autolesionismo, delle persone detenute, arrestate, fermate o trattenute.
Note all'art. 8: - Per il testo degli articoli 3, comma 2 e 13, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note alle premesse. - Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, lettere d) e g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori): «Art. 1 (Campo d'applicazione). - 1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai seguenti prodotti, cosi' come definiti all'art. 2: a) macchine; b) attrezzature intercambiabili; c) componenti di sicurezza; d) accessori di sollevamento; e) catene, funi e cinghie; f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; g) quasi-macchine. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo: (Omissis). d) le armi, incluse le armi da fuoco; (Omissis). g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine; (Omissis).». - Per il testo dell'art. 74, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (per la rubrica v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 15.