Art. 8 
 
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 10 del  regolamento
  (UE) n. 517/2014 in materia di certificazione 
 
  1. Le persone fisiche che svolgono le attivita' di cui all'articolo
10, paragrafi 1, lettere a), b), c) e  2,  del  regolamento  (UE)  n.
517/2014, senza essere  in  possesso  del  pertinente  certificato  o
attestato di cui agli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui  all'articolo  13
dello stesso decreto, sono  punite  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. 
  2. Le imprese che svolgono le attivita'  di  cui  all'articolo  10,
paragrafo 6, del  regolamento  (UE)  n.  517/2014,  senza  essere  in
possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell'articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero
di quello di cui all'articolo 13 dello stesso  decreto,  sono  punite
con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  10.000,00  euro  a
100.000,00 euro. 
  3. L'impresa che affida le attivita' di installazione, riparazione,
manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse e
apparecchiature di protezione antincendio, ad un'impresa che  non  e'
in  possesso  del  pertinente   certificato   rilasciato   ai   sensi
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  146
del 2018, ovvero di  quello  di  cui  all'articolo  13  dello  stesso
decreto, e' punita  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
10.000,00 euro a 100.000,00 euro. 
  4. Gli organismi  di  certificazione  di  cui  all'articolo  5  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, nonche'  gli
organismi  di  valutazione  della   conformita'   di   organismi   di
attestazione  di  formazione  di  cui  all'articolo  6  dello  stesso
decreto, che non  trasmettono  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo di ogni anno,  la
relazione  sulle  attivita'  da  loro  svolte  nel  corso   dell'anno
precedente, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria  da
1.000,00 euro a 5.000,00 euro. 
  5. Gli organismi  di  certificazione  di  cui  all'articolo  5  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, che  non  si
iscrivono  al  registro  di  cui  all'articolo  15  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, entro il  termine  di 10
giorni dalla data di ricevimento  della  designazione  degli  stessi,
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00  euro
a 1.000,00 euro. 
  6. Gli organismi di attestazione di formazione di cui  all'articolo
6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146  del  2018,  che
non trasmettono all'organismo di valutazione della conformita' che li
ha certificati i nominativi delle persone fisiche che hanno  ottenuto
l'attestato, entro il termine di 10 giorni  dalla  data  di  rilascio
dello stesso, sono puniti con la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da 150,00 euro a 1.000,00 euro. 
  7. Il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma  4,
e  dall'articolo  6,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  146  del  2018,   da   parte   degli   Organismi   di
certificazione designati  e  degli  Organismi  di  valutazione  della
conformita' di organismi di attestazione e' punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro. 
  8. I soggetti obbligati di cui agli articoli 6, 7, 8, 9  e  10  del
decreto del Presidente della Repubblica n.  146  del  2018,  che  non
effettuano l'iscrizione  al  Registro  telematico  nazionale  di  cui
all'articolo 15 dello stesso decreto, sono  puniti  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro. 
 
          Note all'art. 8: 
 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014 si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo degli articoli 7 e 13 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica n. 146  del  2018  si  veda
          nelle note all'art. 3. 
              - Per il testo  dell'art.  8  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 si  veda  nelle
          note all'art. 6. 
              - Per il testo  dell'art.  9  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 si  veda  nelle
          note all'art. 7. 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 10 e 15  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  146  del
          2018: 
              «Art.  5  (Organismi  di  certificazione).  -  1.   Gli
          organismi di certificazione svolgono le  attivita'  per  le
          quali sono stati accreditati, previa designazione da  parte
          del Ministero dell'ambiente. A tal fine, gli  organismi  di
          certificazione  presentano   al   Ministero   dell'ambiente
          apposita istanza corredata  da  copia  del  certificato  di
          accreditamento e del tariffario che intendono applicare per
          il rilascio dei certificati  di  conformita'  alle  persone
          fisiche o alle imprese. Entro sessanta giorni dalla data di
          presentazione  dell'istanza  il   Ministero   dell'ambiente
          conclude con  provvedimento  espresso  il  procedimento.  I
          termini per la conclusione del procedimento possono  essere
          sospesi, per un periodo  non  superiore  a  trenta  giorni,
          qualora   siano    richieste    eventuali    modifiche    o
          l'acquisizione di ulteriori informazioni. 
              2. Il tariffario, presentato a corredo dell'istanza  di
          designazione dell'organismo di certificazione delle persone
          fisiche o delle imprese, deve  contenere,  rispettivamente,
          le informazioni di cui agli allegati A  2.3  e  B  2.2  del
          presente decreto. 
              3. Gli organismi  di  certificazione  designati  devono
          iscriversi nell'apposita sezione  del  Registro  telematico
          nazionale, entro dieci giorni  dalla  data  di  ricevimento
          della designazione da parte del Ministero dell'ambiente. 
              4. Gli organismi  di  certificazione  designati  devono
          inserire per via  telematica  nelle  apposite  sezioni  del
          Registro   telematico   nazionale,   entro   dieci   giorni
          lavorativi, le seguenti informazioni: 
                a) persone fisiche e  imprese  alle  quali  e'  stato
          rilasciato  il  pertinente  certificato,  con  gli  estremi
          identificativi del certificato stesso; 
                b) gli estremi identificativi dei provvedimenti con i
          quali hanno sospeso, revocato,  rinnovato  o  trasferito  i
          pertinenti certificati. 
              5. Gli organismi di certificazione  possono  provvedere
          anche all'organizzazione di prove  d'esame  o  delegare  lo
          svolgimento di detta attivita'  ad  organismi  terzi  sulla
          base dello schema di valutazione della conformita'  di  cui
          all'Allegato A 2.1. 
              6. Entro il 31 marzo di ogni  anno,  gli  organismi  di
          certificazione   designati   trasmettono    al    Ministero
          dell'ambiente una relazione sulle attivita' da loro  svolte
          nel corso dell'anno precedente.». 
              «Art. 6 (Organismi  di  attestazione  di  formazione  e
          Organismi di valutazione della conformita'). - 1.  Ai  fini
          del  regolamento  (CE)  n.  307/2008,  gli   organismi   di
          attestazione di formazione  delle  persone  fisiche  devono
          essere certificati dagli  organismi  di  valutazione  della
          conformita',  previa  verifica   dei   requisiti   di   cui
          all'Allegato C. 
              2.   Gli   organismi   di   attestazione    trasmettono
          all'organismo di valutazione della conformita'  che  li  ha
          certificati, i nominativi delle persone fisiche  che  hanno
          ottenuto l'attestato, entro dieci  giorni  dalla  data  del
          rilascio del medesimo. 
              3. Gli organismi di valutazione della  conformita'  che
          rilasciano i certificati agli organismi di attestazione  di
          formazione  devono  iscriversi  nell'apposita  sezione  del
          Registro telematico nazionale,  entro  dieci  giorni  dalla
          data di ricevimento dell'accreditamento. 
              4. Gli organismi di valutazione  della  conformita'  di
          cui al comma  3,  inseriscono,  per  via  telematica  nelle
          apposite sezioni del Registro telematico  nazionale,  entro
          dieci giorni lavorativi, le seguenti informazioni: 
                a) organismi di attestazione di formazione che  hanno
          ottenuto la certificazione; 
                b)  provvedimento  di  sospensione  o  revoca   della
          certificazione   dell'organismo    di    attestazione    di
          formazione, sulla base delle condizioni ivi previste; 
                c) persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato  di
          formazione. 
              5. Entro il 31 marzo di ogni  anno,  gli  organismi  di
          valutazione della conformita' di organismi di  attestazione
          di formazione trasmettono al  Ministero  dell'ambiente  una
          relazione  sulle  attivita'  da  loro  svolte   nel   corso
          dell'anno precedente.». 
              «Art.   10 (Persone   fisiche   e   imprese    soggette
          all'iscrizione  al  Registro  telematico  nazionale  esenti
          dall'obbligo di certificazione e attestazione).  -  1.  Non
          sono sottoposti all'obbligo di certificazione di  cui  agli
          articoli 7 e 8 e  agli  obblighi  di  attestazione  di  cui
          all'art. 9: 
                a) le persone fisiche addette al controllo di sistemi
          di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a  ciclo
          Rankine a  fluido  organico  contenenti  gas  fluorurati  a
          effetto serra; 
                b)   le   imprese   che   svolgono    attivita'    di
          installazione,  riparazione,  manutenzione,  assistenza   e
          disattivazione  di  commutatori  elettrici  contenenti  gas
          fluorurati a effetto serra o di recupero di gas  fluorurati
          ad effetto serra da dette apparecchiature; 
                c) le imprese che svolgono attivita' di  recupero  di
          solventi a base di gas fluorurati ad  effetto  serra  dalle
          apparecchiature fisse che li contengono; 
                d) le imprese che svolgono attivita' di  recupero  di
          gas  fluorurati  ad  effetto  serra   dagli   impianti   di
          condizionamento d'aria dei veicoli a motore  che  rientrano
          nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE; 
                e)   le   imprese   che   svolgono    attivita'    di
          installazione,  riparazione,  manutenzione,  assistenza   o
          smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi
          frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra; 
                f) le imprese che svolgono attivita' di controllo dei
          sistemi di rilevamento delle perdite dalle  apparecchiature
          a ciclo Rankine a fluido organico. 
              2. Le persone fisiche e le imprese di cui  al  comma  1
          devono iscriversi per via telematica nelle apposite sezioni
          del Registro telematico nazionale. 
              3.  All'iscrizione  provvede  la  Camera  di  commercio
          competente, sulla base  delle  domande  presentate  con  le
          modalita' di cui all'art. 15, comma 4.». 
              «Art. 15 (Registro telematico nazionale delle persone e
          delle  imprese  certificate).  -  1.  Al  fine  di  rendere
          accessibili e fruibili a tutti i  soggetti  interessati  le
          informazioni  relative  alle  attivita'  disciplinate   dal
          presente decreto e garantire la trasparenza  delle  stesse,
          gli organismi di certificazione designati di  cui  all'art.
          5, gli organismi di cui all'art.  6  di  valutazione  della
          conformita'   degli   organismi   di   attestazione   della
          formazione, le persone fisiche e le  imprese  di  cui  agli
          articoli 7, 8, 9, e 10, si iscrivono, per  via  telematica,
          nelle apposite sezioni del  Registro  telematico  nazionale
          inserendo le informazioni ivi previste. 
              2. Il Registro telematico nazionale  e'  gestito  dalle
          Camere  di  commercio  competenti  ed  e'  suddiviso  nelle
          seguenti sezioni: 
                a) Sezione degli organismi di  certificazione,  degli
          organismi  di  valutazione  della   conformita'   e   degli
          organismi di attestazione; 
                b) Sezione delle persone fisiche e delle imprese  non
          soggette all'obbligo di certificazione; 
                c) Sezione delle  persone  fisiche  e  delle  imprese
          certificate; 
                d) Sezione delle persone fisiche che  hanno  ottenuto
          l'attestato; 
                e)  Sezione  delle  persone   fisiche   con   deroghe
          temporanee o esenzioni all'obbligo di certificazione; 
                f) Sezione delle  persone  fisiche  e  delle  imprese
          certificate in un altro Stato membro  che  hanno  trasmesso
          copia del proprio certificato. 
              3. Per la gestione e la tenuta del Registro  telematico
          nazionale, gli organismi, le persone fisiche e  le  imprese
          di cui  al  comma  1,  versano  alle  Camere  di  commercio
          competenti, secondo le procedure e le  modalita'  stabilite
          dalle stesse, i diritti di  segreteria  previsti  dall'art.
          18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre  1993,  n.
          580. 
              4. Sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e
          nel  Registro  telematico  nazionale  sono  pubblicate   le
          modalita' di presentazione delle domande di  iscrizione  al
          Registro telematico nazionale e le seguenti informazioni: 
                a)  modello  della  richiesta  di  certificazione   o
          attestazione; 
                b) modello  di  domanda  di  iscrizione  al  Registro
          telematico nazionale, da presentare ai sensi degli articoli
          5, 6, 7, 8, 9 e 10; 
                c) modello di  dichiarazione  relativa  alle  deroghe
          temporanee e alle esenzioni di cui agli articoli 11 e 12; 
                d)  modello  di  richiesta  di   riconoscimento   del
          certificato estero di cui all'art. 13; 
                e) voci e importi dei diritti di segreteria  previsti
          dall'art. 18, comma 1, lettera d), della legge 29  dicembre
          1993, n. 580. 
              5.  ISPRA,  le  Camere  di  commercio  competenti,  gli
          organismi di certificazione, gli organismi  di  valutazione
          della    conformita'    e    l'organismo    nazionale    di
          accreditamento, accedono al Registro telematico  nazionale,
          per quanto di rispettiva competenza.».