Art. 8 
 
             Proroga di termini in materia di giustizia 
 
  1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 10, le parole «fino al 31 dicembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2020». 
  2. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno  2015,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2020»; 
    b) al comma 3, le parole «per ciascuno degli anni  2018  e  2019»
sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2018, 2019 e
2020». 
  3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31  agosto  2016,  n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre  2016,  n.
197, le parole «fino al  31  dicembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2020, salvo nulla  osta  della  stessa
amministrazione della giustizia». 
  4. All'articolo 357, comma 1, del Codice della  crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
all'alinea le parole «1° marzo 2020» sono sostituite dalle  seguenti:
«30 giugno 2020». 
  5. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n.  31,  le
parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi». 
  6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo
7 settembre 2012, n. 155, le parole «a  decorrere  dal  14  settembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal  14  settembre
2022». Agli oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo, pari
a euro 500.000 per l'anno 2021 e ad euro 1.500.000 per  l'anno  2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia, per euro 1.500.000 per  ciascuno  degli
anni 2021 e 2022.».