Art. 8 Attivita' di monitoraggio e criteri di valutazione 1. Il rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 e il ripristino degli equilibri eventualmente violati sono assicurati anche d'ufficio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente provvedimento. 2. Correttezza, equilibrio ed imparzialita' devono essere assicurati nella diffusione delle prese di posizione assunte da qualunque soggetto in relazione al quesito referendario. Nei notiziari, la presenza di esponenti di partiti e movimenti politici, di membri del Governo e comunque di persone chiaramente riconducibili ad una delle due opzioni di voto deve essere limitata all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione. 3. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire ogni settimana dall'Autorita', che ne assicura la trasmissione, i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente, e comunque entro la settimana in corso, eventuali disparita' di trattamento verificatesi nella settimana precedente. 4. Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parita' di trattamento tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario, l'Autorita' verifica, ogni quattordici giorni, il tempo di parola dedicato alle posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario nei telegiornali diffusi da ciascuna testata. L'Autorita' puo' tenere conto, quale criterio sussidiario di valutazione, anche del tempo di notizia. 5. L'Autorita' effettua le proprie valutazioni anche tenendo conto del tempo di argomento complessivamente dedicato al tema referendario da ciascuna testata. 6. Alle medesime scadenze indicate al comma 4 e secondo le stesse modalita', l'Autorita' accerta il rispetto dei principi a tutela del pluralismo nei programmi di approfondimento informativo diffusi da ciascuna testata, tenuto conto del format e della periodicita' di ciascun programma. 7. Fatte salve le verifiche di cui ai commi 4, 5 e 6, l'Autorita' puo' altresi' esaminare, alle medesime scadenze di cui al comma 4, il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico e istituzionale nei notiziari diffusi da ciascuna testata nonche' nei programmi di approfondimento informativo, potendosi avvalere, relativamente ai notiziari, quale fattore sussidiario di valutazione, anche del tempo di notizia fruito da ciascun soggetto. 8. Qualora le verifiche effettuate secondo i criteri enunciati nei commi 4, 5, 6 e 7 evidenzino uno squilibrio in violazione del principio della parita' di trattamento, l'Autorita' adotta i provvedimenti necessari affinche' l'emittente proceda al riequilibrio sostanziale a tutela della posizione favorevole o contraria al quesito che risulti essere stata pretermessa, nei termini e con le modalita' specificate nel provvedimento medesimo. 9. Le verifiche di cui ai commi 4, 5 e 6 sono effettuate dall'Autorita' con cadenza settimanale a far tempo dalla terza settimana che precede il voto. A far tempo da tale settimana, possono essere effettuate con la medesima cadenza anche le verifiche di cui al comma 7. 10. I dati di monitoraggio di cui ai commi 4, 5 e 6 sono resi pubblici ogni quattordici giorni sul sito internet dell'Autorita' unitamente alla metodologia di rilevazione utilizzata.