Art. 8 
 
         Attivita' di monitoraggio e criteri di valutazione 
 
  1. Il rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 e  il  ripristino
degli equilibri eventualmente violati sono assicurati anche d'ufficio
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  che  persegue  le
relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal
presente provvedimento. 
  2.  Correttezza,  equilibrio   ed   imparzialita'   devono   essere
assicurati nella diffusione  delle  prese  di  posizione  assunte  da
qualunque  soggetto  in  relazione  al  quesito   referendario.   Nei
notiziari, la presenza di esponenti di partiti e movimenti  politici,
di membri del Governo e comunque di persone chiaramente riconducibili
ad una delle due opzioni di voto deve essere limitata all'esigenza di
assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione. 
  3. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad  acquisire
ogni settimana dall'Autorita', che ne  assicura  la  trasmissione,  i
dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta  e
a riequilibrare tempestivamente, e comunque  entro  la  settimana  in
corso,  eventuali  disparita'  di  trattamento   verificatesi   nella
settimana precedente. 
  4. Al fine di accertare il  rispetto  dei  principi  a  tutela  del
pluralismo e, in particolare, della parita'  di  trattamento  tra  le
posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario, l'Autorita'
verifica, ogni quattordici giorni, il tempo di parola  dedicato  alle
posizioni  favorevoli  e  contrarie  al  quesito   referendario   nei
telegiornali diffusi da ciascuna  testata.  L'Autorita'  puo'  tenere
conto, quale criterio sussidiario di valutazione, anche del tempo  di
notizia. 
  5. L'Autorita' effettua le proprie valutazioni anche tenendo  conto
del tempo di argomento complessivamente dedicato al tema referendario
da ciascuna testata. 
  6. Alle medesime scadenze indicate al comma 4 e secondo  le  stesse
modalita', l'Autorita' accerta il rispetto dei principi a tutela  del
pluralismo nei programmi di approfondimento  informativo  diffusi  da
ciascuna testata, tenuto conto del format  e  della  periodicita'  di
ciascun programma. 
  7. Fatte salve le verifiche di cui ai commi 4, 5 e  6,  l'Autorita'
puo' altresi' esaminare, alle medesime scadenze di cui al comma 4, il
tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto  politico  e
istituzionale nei notiziari diffusi da ciascuna testata  nonche'  nei
programmi  di  approfondimento   informativo,   potendosi   avvalere,
relativamente ai notiziari, quale fattore sussidiario di valutazione,
anche del tempo di notizia fruito da ciascun soggetto. 
  8. Qualora le verifiche effettuate secondo i criteri enunciati  nei
commi 4, 5, 6  e  7  evidenzino  uno  squilibrio  in  violazione  del
principio  della  parita'  di  trattamento,  l'Autorita'   adotta   i
provvedimenti necessari affinche' l'emittente proceda al riequilibrio
sostanziale a  tutela  della  posizione  favorevole  o  contraria  al
quesito che risulti essere stata pretermessa, nei termini  e  con  le
modalita' specificate nel provvedimento medesimo. 
  9. Le  verifiche  di  cui  ai  commi  4,  5  e  6  sono  effettuate
dall'Autorita' con  cadenza  settimanale  a  far  tempo  dalla  terza
settimana che precede il voto. A far tempo da tale settimana, possono
essere effettuate con la medesima cadenza anche le verifiche  di  cui
al comma 7. 
  10. I dati di monitoraggio di cui ai commi  4,  5  e  6  sono  resi
pubblici ogni quattordici giorni  sul  sito  internet  dell'Autorita'
unitamente alla metodologia di rilevazione utilizzata.