Art. 8 
 
 
Determinazione della quota del Fondo di solidarieta' per l'anno  2020
                     relativa ai singoli comuni 
 
  1. Per i singoli comuni delle regioni a  statuto  ordinario,  della
Regione siciliana e della Regione Sardegna, la  somma  algebrica  del
valore di  cui  all'allegato  2,  colonna  5  e  del  valore  di  cui
all'allegato 3, colonna 6, e' riportata nell'allegato 4, colonna 1. 
  2. Il contributo di cui alla lett. d-ter) del comma 449 dell'art. 1
della legge n. 232 del 2016 destinato, nel  limite  massimo  di  euro
5.500.000 annui ai comuni fino a 5.000 abitanti,  e'  ripartito  come
riportato nell'allegato 4, colonna 2. 
  3. Gli importi risultanti per i singoli comuni in base ai commi 1 e
2 sono corretti in relazione all'accantonamento di cui all'art. 7,  i
cui valori per singolo ente sono riportati nell'allegato  4,  colonna
3. 
  4. Il risultato positivo della somma algebrica dei  valori  di  cui
all'allegato 4, colonne 1, 2 e  3  determina  per  i  singoli  comuni
l'importo spettante per l'anno 2020 a titolo di Fondo di solidarieta'
comunale, riportato nell'allegato 4, colonna 4. 
  5. Il risultato negativo della somma algebrica dei  valori  di  cui
all'allegato 4, colonne 1, 2 e  3  determina  per  i  singoli  comuni
un'ulteriore quota di imposta municipale  propria  di  spettanza  dei
comuni dovuta per l'anno 2020 a titolo di alimentazione del Fondo  di
solidarieta' comunale, il cui importo e' riportato  nell'allegato  4,
colonna 5. In  tal  caso  l'Agenzia  delle  entrate  -  Struttura  di
gestione versa ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio  dello
Stato una quota dell'imposta  municipale  propria  di  spettanza  dei
singoli comuni pari al predetto importo. 
  6. Ove l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione non riesca a
procedere, in tutto o in parte, ai recuperi di  cui  al  comma  4,  i
comuni  interessati  sono  tenuti  a   versare   la   somma   residua
direttamente   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato,    dando
comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. In caso  di
mancato versamento da parte del comune  entro  il  31  dicembre  2020
l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione  provvede  al  recupero
negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a  qualunque
titolo dovuti al comune.