(Allegato 1-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                  Procura alle liti e conferimento 
                dell'incarico di assistenza e difesa 
 
    1. La procura alle liti e' autenticata dal difensore, nei casi in
cui e' il medesimo a provvedervi, mediante  apposizione  della  firma
digitale. 
    2. Nei casi in cui la procura e' conferita su supporto  cartaceo,
il difensore procede al deposito telematico della copia per  immagine
su supporto informatico, compiendo l'asseverazione prevista dall'art.
22, comma 2, del CAD con l'inserimento della  relativa  dichiarazione
nel medesimo o  in  un  distinto  documento  sottoscritto  con  firma
digitale. 
    3. La procura alle liti si considera apposta  in  calce  all'atto
cui si riferisce: 
      a) quando  e'  rilasciata  su  documento  informatico  separato
depositato con modalita' telematiche unitamente  all'atto  a  cui  si
riferisce; 
      b) quando  e'  rilasciata  su  foglio  separato  del  quale  e'
estratta  copia  informatica,  anche  per  immagine,  depositato  con
modalita' telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce. 
    4. In caso di ricorso collettivo, ove le procure siano  conferite
su supporti cartacei, il difensore inserisce in un unico  file  copia
per immagine di tutte le procure.