Art. 8 
 
 
        Pagamento dei contributi forfettari per la procedura 
 
  1. L'istanza di cui agli  articoli  1  e  2  e'  presentata  previo
pagamento di un contributo forfettario di  500,00  euro  per  ciascun
lavoratore. 
  2. Per la dichiarazione di sussistenza del rapporto  di  lavoro  di
cui all'art. 1, e', inoltre, previsto il pagamento di  un  contributo
forfettario a titolo contributivo,  retributivo  e  fiscale,  la  cui
determinazione e le relative modalita' di  pagamento  sono  stabilite
con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
Ministro  dell'interno  ed  il  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali. 
  3. L'istanza di cui all'art. 3 e' presentata previo pagamento di un
contributo forfettario di 130,00 euro. Tale importo non  comprende  i
costi di cui all'art. 103, comma  16,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, che restano comunque a carico dell'interessato. 
  4. I contributi  forfettari  di  cui  ai  commi  1  e  3  non  sono
deducibili ai fini dell'imposta sul reddito e  sono  versati  con  le
modalita' di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
n. 241, esclusa la possibilita' di avvalersi della compensazione  ivi
prevista. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i
codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del
modello F24. Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 1,
nel modello F24 sono indicati, tra l'altro, i dati relativi al datore
di lavoro e il codice fiscale del lavoratore, ovvero, in mancanza, il
numero  di  passaporto  o  di  altro   documento   equipollente   del
lavoratore. 
  5. In caso  di  inammissibilita',  archiviazione  o  rigetto  della
dichiarazione di emersione, ovvero  di  mancata  presentazione  della
stessa, non si procedera' alla restituzione  delle  somme  versate  a
titolo di contributi forfettari. 
  6. Le somme versate a titolo di contributi forfettari ai sensi  dei
commi 1  e  3  affluiscono  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. 
  7. I dati analitici dei versamenti dei contributi  forfettari  sono
trasmessi telematicamente dall'Agenzia  delle  entrate  al  Ministero
dell'interno e all'INPS.