Art. 8 Pagamento dei contributi forfettari per la procedura 1. L'istanza di cui agli articoli 1 e 2 e' presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore. 2. Per la dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 1, e', inoltre, previsto il pagamento di un contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalita' di pagamento sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 3. L'istanza di cui all'art. 3 e' presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 130,00 euro. Tale importo non comprende i costi di cui all'art. 103, comma 16, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che restano comunque a carico dell'interessato. 4. I contributi forfettari di cui ai commi 1 e 3 non sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito e sono versati con le modalita' di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la possibilita' di avvalersi della compensazione ivi prevista. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24. Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 1, nel modello F24 sono indicati, tra l'altro, i dati relativi al datore di lavoro e il codice fiscale del lavoratore, ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore. 5. In caso di inammissibilita', archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procedera' alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi forfettari. 6. Le somme versate a titolo di contributi forfettari ai sensi dei commi 1 e 3 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. 7. I dati analitici dei versamenti dei contributi forfettari sono trasmessi telematicamente dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'interno e all'INPS.