Art. 8 Misure in materia di trasporto pubblico di linea 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attivita' di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche' delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19", di cui all'allegato 15. 2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto puo' integrare o modificare le "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19", nonche', previo accordo con i soggetti firmatari, il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.