Art. 8 
 
Sospensione di  versamenti,  ritenute,  contributi  e  premi  per  il
                    settore turistico-alberghiero 
 
  1. Per le imprese turistico-ricettive,  le  agenzie  di  viaggio  e
turismo e i tour operator, che hanno il domicilio  fiscale,  la  sede
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono  sospesi,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  30
aprile 2020: 
    a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di
cui agli articoli 23, 24  e  29  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano
in qualita' di sostituti d'imposta; 
    b) i termini  relativi  agli  adempimenti  e  ai  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria. 
  2.  I  versamenti  di  cui  al  comma  1  sono  effettuati,   senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il
31 maggio 2020. Non si fa  luogo  al  rimborso  delle  ritenute,  dei
contributi  previdenziali  nonche'  assistenziali  e  dei  premi  per
l'assicurazione obbligatoria gia' versati. 
  3. Per le imprese turistico-ricettive,  le  agenzie  di  viaggio  e
turismo e i tour operator che hanno il  domicilio  fiscale,  la  sede
legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo  2020,
restano ferme le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  3,  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.