Art. 8 
 
            Unita' speciali di continuita' assistenziale 
 
  1. Al fine di consentire  al  medico  di  medicina  generale  o  al
pediatra di libera scelta o al medico di continuita' assistenziale di
garantire  l'attivita'  assistenziale  ordinaria,  le  regioni  e  le
province autonome di  Trento  e  Bolzano  istituiscono,  entro  dieci
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso  una  sede
di continuita' assistenziale gia' esistente una unita' speciale  ogni
50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti  affetti  da
COVID-19  che  non  necessitano  di  ricovero  ospedaliero.  L'unita'
speciale e' costituita da un numero di  medici  pari  a  quelli  gia'
presenti nella sede di continuita' assistenziale  prescelta.  Possono
far parte dell'unita' speciale: i  medici  titolari  o  supplenti  di
continuita' assistenziale; i  medici  che  frequentano  il  corso  di
formazione specifica  in  medicina  generale;  in  via  residuale,  i
laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti  all'ordine  di
competenza. L'unita' speciale e' attiva sette giorni su sette,  dalle
ore 8.00 alle  ore  20.00,  e  ai  medici  per  le  attivita'  svolte
nell'ambito della stessa e' riconosciuto un compenso lordo di 40 euro
ad ora. 
  2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta  o
il medico di continuita' assistenziale comunicano all'unita' speciale
di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il  nominativo  e
l'indirizzo dei pazienti di cui al  comma  1.  I  medici  dell'unita'
speciale per lo svolgimento delle specifiche attivita' devono  essere
dotati di ricettario del  Servizio  sanitario  nazionale,  di  idonei
dispositivi di protezione individuale e seguire  tutte  le  procedure
gia' all'uopo prescritte. 
  3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente  in  pronto
soccorso dovra' avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali
adibiti all'accettazione del medesimo pronto  soccorso,  al  fine  di
consentire alle  strutture  sanitarie  di  svolgere  al  contempo  le
ordinarie attivita' assistenziali. 
  4. Le disposizioni del presente articolo sono limitate alla  durata
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,  come  stabilito
dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.