Art. 8 
 
 (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle societa') 
 
  1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle societa'  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto e sino  alla  data  del  31
dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del
codice civile.