Art. 8 
 
Proroga validita' delle ricette limitative dei  farmaci  classificati
                             in fascia A 
 
  1. Limitatamente al periodo emergenziale, per i  pazienti  gia'  in
trattamento con  medicinali  classificati  in  fascia  A  soggetti  a
prescrizione medica limitativa ripetibile e  non  ripetibile  (RRL  e
RNRL), di cui agli articoli 91 e 93 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, non  sottoposti  a  Piano  Terapeutico  o  Registro  di
monitoraggio AIFA, nei casi in cui sia prevista dalla regione o dalla
provincia autonoma competente una modalita' di erogazione  attraverso
la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per un  uso  il
piu' possibile esteso, la validita' della ricetta  e'  prorogata  per
una durata massima di ulteriori 30 giorni. 
  2. Per i pazienti gia' in trattamento con i medicinali  di  cui  al
comma 1, con ricetta  scaduta  e  non  utilizzata,  la  validita'  e'
prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza. 
  3.  Per  le  nuove  prescrizioni  da  parte  del  centro  o   dello
specialista dei medicinali di cui al comma 1, a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la validita' della ricetta e'
estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo  di  6
pezzi per ricetta, necessari a coprire l'intervallo temporale  di  60
giorni e tenuto conto del  fabbisogno  individuale,  fatte  salve  le
disposizioni piu' favorevoli gia' previste, tra  cui  quelle  per  le
patologie croniche e per le malattie rare, di cui all'articolo 26 del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto
2014, n.114. 
  4. La proroga automatica della ricetta di cui al presente  articolo
non si applica nei casi in cui il paziente presenta un  peggioramento
della patologia di base o  un'intolleranza  o  nel  caso  in  cui  il
trattamento con medicinali di cui al comma 1 preveda il  monitoraggio
di parametri ai fini della prescrizione; in  tali  casi  deve  essere
contattato il centro o lo  specialista  di  riferimento,  secondo  le
indicazioni fornite dalle singole regioni e dalle province autonome. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano  anche
ai medicinali classificati  in  fascia  A,  soggetti  a  prescrizione
medica limitativa ripetibile e  non  ripetibile  (RRL  e  RNRL),  non
sottoposti a Piano Terapeutico o Registro  di  monitoraggio  AIFA,  e
distribuiti tramite il canale della farmaceutica convenzionata.