Art. 8. l buoni della nuova serie speciale "BA" avranno la durata di nove o quattordici anni e, alle scadenze, verra' corrisposto unitamente al capitale un interesse lordo pari, rispettivamente, al 50% o al 100% del capitale sottoscritto; la serie e i termini di incremento per interessi del capitale, risultano dall'apposito bollo fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e apposto a cura dell'ufficio P.T. Deve intendersi soppressa la frase: "L'importo raddoppia e triplica in base ai periodi definiti dal decreto vigente alla data dell'emissione.", riportata nel verso dei buoni postali fruttiferi della serie speciale "a termine" e prevista dall'allegato B del provvedimento 15 aprile 1997 del Ministero delle poste e telecomunicazioni recante: "Modifiche alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1997. Qualora venisse richiesto il rimborso dei buoni di cui al precedente comma, prima delle anzidette scadenze, si applicheranno le misure dei tassi lordi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta dalla lettera "U", diminuiti di 50 centesimi.