Art. 8.
  l buoni della nuova serie speciale "BA" avranno la durata di nove o
quattordici anni  e, alle scadenze, verra'  corrisposto unitamente al
capitale un interesse  lordo pari, rispettivamente, al 50%  o al 100%
del capitale  sottoscritto; la  serie e i  termini di  incremento per
interessi  del   capitale,  risultano  dall'apposito   bollo  fornito
dall'Istituto  Poligrafico  e Zecca  dello  Stato  e apposto  a  cura
dell'ufficio P.T.
  Deve intendersi soppressa la frase: "L'importo raddoppia e triplica
in  base   ai  periodi  definiti   dal  decreto  vigente   alla  data
dell'emissione.", riportata  nel verso  dei buoni  postali fruttiferi
della  serie speciale  "a  termine" e  prevista  dall'allegato B  del
provvedimento   15  aprile   1997   del  Ministero   delle  poste   e
telecomunicazioni recante:  "Modifiche alle  caratteristiche tecniche
dei buoni postali fruttiferi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
112 del 16 maggio 1997.
  Qualora  venisse  richiesto  il  rimborso   dei  buoni  di  cui  al
precedente comma, prima delle anzidette scadenze, si applicheranno le
misure  dei tassi  lordi di  interesse  vigenti per  i buoni  postali
fruttiferi della serie ordinaria,  contraddistinta dalla lettera "U",
diminuiti di 50 centesimi.