Art. 8. Procedure per il periodo transitorio 1. Nel periodo transitorio compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2000 si applicano le procedure definite nel presente articolo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3, commi 3 e 4. 2. Entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, l'operatore di accesso rende nota a tutti gli operatori ed all'Autorita' la propria capacita' di evasione delle richieste di Carrier Preselection durante il periodo transitorio. Tale informazione dovra' essere fornita a livello di singola area distrettuale ed espressa in numero massimo di attivazioni mensili. Soluzioni alternative possono essere concordate tra le parti. 3. Entro quattordici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli operatori che intendono offrire il servizio di Carrier Preselection comunicano, in forma riservata, all'operatore d'accesso ed all'Autorita' l'ammontare delle richieste che prevedono di inoltrare durante il periodo transitorio. La stima dovra' essere fornita per ogni mese del periodo transitorio e su base distrettuale. L'inoltro effettivo delle richieste avverra' poi con cadenza mensile, il primo giorno di ogni mese, a partire dalla data di introduzione del servizio. 4. Al fine di facilitare le operazioni di evasione degli ordinativi, l'inoltro dei dati verra' effettuato per mezzo di un opportuno supporto informatico, secondo un formato concordato tra gli operatori e proposto dall'operatore d'accesso. 5. Entro ventuno giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'operatore d'accesso conferma ai singoli operatori, ciascuno per quanto di sua competenza, ed all'Autorita' il piano di lavorazione delle richieste ricevute elaborato nel rispetto del principio di non discriminazione. In caso di saturazione non altrimenti eliminabile delle proprie capacita' produttive, l'operatore d'accesso propone agli operatori e comunica all'Autorita', nel rispetto del principio di non discriminazione in relazione all'ammontare delle richieste previste, un'ipotesi alternativa di lavorazione. 6. Al fine di scoraggiare sottostime o sovrastime intenzionali nelle previsioni, l'operatore d'accesso ha facolta', per ogni singolo periodo, di non accettare richieste eccedenti le previsioni. In caso di richieste inferiori, che incidano per oltre il 2% sulla capacita' complessiva di espletamento degli ordinativi dell'operatore di accesso, la quota di richieste effettivamente evase per un operatore preselezionato sara' pari alla quantita' effettivamente presentata diminuita dell'ammontare percentuale dello scostamento dalla previsione. La capacita' produttiva residua verra' suddivisa, in modo proporzionale, a vantaggio degli altri operatori.