Art. 80
          Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative

  1. Presso il casellario giudiziale centrale e' istituita l'anagrafe
nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.
  2.  Nell'anagrafe  sono  iscritti,  per  estratto,  le sentenze e i
decreti   che  hanno  applicato  agli  enti  sanzioni  amministrative
dipendenti   da   reato   appena   divenuti  irrevocabili  nonche'  i
provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non
piu'   soggetti   ad   impugnazione   che   riguardano   le  sanzioni
amministrative.
  3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni
dal  giorno  in  cui  hanno avuto esecuzione se e' stata applicata la
sanzione  pecuniaria  o dieci anni se e' stata applicata una sanzione
diversa  sempre  che  nei  periodi  indicati non e' stato commesso un
ulteriore illecito amministrativo.