Articolo 80
                      Pagamento dell'indennizzo

   1.  L'indennizzo  e'  corrisposto da parte dello Stato richiedente
contestualmente alla restituzione del bene.
   2.  Del  pagamento  e  della consegna del bene e' redatto processo
verbale  a  cura  di  un  notaio,  di  un  ufficiale giudiziario o di
funzionari  all'uopo  designati  dal  Ministero,  al quale e' rimessa
copia del processo verbale medesimo.
   3.   Il   processo   verbale  costituisce  titolo  idoneo  per  la
cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.