ART. 80
  (acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile)

   1.  Le acque dolci superficiali, per essere utilizzate o destinate
alla  produzione  di  acqua potabile, sono classificate dalle regioni
nelle  categorie  Al,  A2  e  A3, secondo le caratteristiche fisiche,
chimiche  e  microbiologiche  di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2
alla parte terza del presente decreto.
   2.  A  seconda  della  categoria  di  appartenenza, le acque dolci
superficiali  di  cui  al  comma  1  sono  sottoposte  ai trattamenti
seguenti:
    a) Categoria Al: trattamento fisico semplice e disinfezione;
    b)   Categoria   A2:  trattamento  fisico  e  chimico  normale  e
disinfezione;
    c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinamento
e disinfezione.
   3.  Le  regioni  inviano  i  dati  relativi al monitoraggio e alla
classificazione  delle acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero della
salute, che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea.
   4.  Le  acque  dolci  superficiali  che presentano caratteristiche
fisiche,  chimiche  e  microbiologiche  qualitativamente inferiori ai
valori   limite   imperativi   della   categoria  A3  possono  essere
utilizzate,  in  via  eccezionale,  solo  qualora  non  sia possibile
ricorrere  ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le
acque  siano  sottoposte  ad  opportuno  trattamento  che consenta di
rispettare  le  norme  di  qualita'  delle acque destinate al consumo
umano.