Art. 80
            Tenuta delle scorte di medicinali veterinari

  1.  Il  titolare  di  impianti  di  cui all'articolo 65 puo' essere
autorizzato   dalla  ASL  a  tenere  adeguate  scorte  di  medicinali
veterinari  purche'  sussistano  valide  motivazioni e purche' ne sia
responsabile un medico veterinario che le custodisce in idonei locali
chiusi e tiene apposito registro di carico e carico conforme a quanto
stabilito all'articolo 79, comma 2, da conservarsi per tre anni dalla
data  dell'ultima  registrazione  o  cinque  anni nel caso in cui gli
animali siano destinati alla produzione di alimenti per l'uomo.
  2.  Il  registro  di  cui  al  comma  1 puo' ricomprendere anche il
registro  dei  trattamenti  di  cui all'articolo 79, comma 1, purche'
siano presenti tutte le informazioni ivi richieste.
  3.  Almeno  una  volta l'anno la ASL esegue una ispezione nel corso
della  quale accerta anche la tenuta del registro di cui al comma 1 e
la sua regolarita'.