Art. 80.
                    Obblighi del datore di lavoro

  1.  Il  datore  di  lavoro  prende le misure necessarie affinche' i
materiali,  le  apparecchiature  e  gli  impianti  elettrici  messi a
disposizione  dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati,
utilizzati  e  manutenuti  in  modo  da salvaguardare i lavoratori da
tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti
da:
    a) contatti elettrici diretti;
    b) contatti elettrici indiretti;
    c)  innesco  e  propagazione  di  incendi  e  di ustioni dovuti a
sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
    d) innesco di esplosioni;
    e) fulminazione diretta ed indiretta;
    f) sovratensioni;
    g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
  2.  A  tale  fine  il  datore  di lavoro esegue una valutazione dei
rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
    a)  le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi
comprese eventuali interferenze;
    b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
    c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
  3.  A  seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di
lavoro  adotta  le  misure  tecniche  ed  organizzative necessarie ad
eliminare  o  ridurre  al  minimo i rischi presenti, ad individuare i
dispositivi  di  protezione  collettivi ed individuali necessari alla
conduzione  in  sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di
uso  e  manutenzione  atte  a  garantire  nel tempo la permanenza del
livello  di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al
comma 1.